Con “le tre sentenze gemelle di San Giuseppe” n. 2662-2664-2679 pubblicate ieri, 19.03.2024, il Consiglio di Stato, respingendo gli appelli dei ricorrenti originari e di conseguenza confermando sostanzialmente le tre corrispondenti sentenze del Tar Liguria n. 15-16-17 del 03.01.2023, ha definitamente spento gli ardori di coloro (tanti) che confidavano ancora nella proroga “Centinaio” al 31.12.2033 del governo “gialloverde” Conte1 (Legge 145-2018). La questione, comune alle tre sentenze di primo grado, in buona sostanza riguardava l’asserita applicazione, sostenuta dai ricorrenti, alle concessioni demaniali in essere dell’art. 1, commi 682-683, della legge n. 145 del 2018, che prorogava la durata delle c.d.m. al 31 dicembre 2033. Il Comune di Lavagna (GE) resistente eccepiva in primo grado l’improcedibilità del gravame per sopravvenienza normativa vedendo accolte dal Tar Ligure le proprie istanze in quanto in pendenza di giudizio, l’art. 3 della legge n. 118 del 2022 abrogava le disposizioni della “Centinaio” invocate dalla ricorrente e fissava al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge (confermando, così, la soluzione elaborata dalle pronunzie dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021). Il Consiglio di Stato (la sentenza presa in esame è
A questo punto, visto che in maniera categorica il TAR dell' Emilia Romagna ha confermato con l'autorevolezza propria di una pronuncia giurisdizionale, che la "delibera di proroga n. 504-2023 della Giunta Comunale è un mero atto di indirizzo" e che di conseguenza a questo punto non esiste nessun atto amministrativo che legittimi la proroga al 31.12.2024, qualcuno dovrebbe spiegare con quale titolo i concessionari demaniali possano aprire le loro attività". Curiosa, anzi "magica", l'argomentazione che supportava la domanda cautelare: "Considerato che l’assunto da cui muovono i ricorrenti, ovverosia che le concessioni di beni del demanio marittimo a suo tempo a essi rilasciate si siano trasformate da tempo determinato a tempo indeterminato con la conseguenza che all’Amministrazione sia inibito indire procedure di evidenza pubblica per la loro riassegnazione" Chi gliel'ha detto che si sono trasformate da tempo determinato a tempo indeterminato, Harry Potter? Roberto Biagini Coordinamento Nazionale Mare Libero (CO.NA.MA.L.) L'ORDINANZA: N. 00086/2024 REG.PROV.CAU. N. 00124/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 124 del 2024, proposto da Bagno Tropical Beach di Guidolin Antonio e C. S.a.s., Bar Four Stars S.a.s. di Giovannini Ivano e Fernanda, Ca.Ma. di Morandi Gian Carlo e C. S.n.c., Oasi Risto Bar S.n.c. di Fornari Francesco e C., Boldrini Gabriele e C. S.n.c.,
Nella risposta inviata al Coordinamento Nazionale Mare Libero, l' A.G.C.M. non solo ha ribadito quello che il CO.NA.MA.L. ha evidenziato in tutte le diffide inviate ai comuni, e cioè l' illegittimo uso della "proroga tecnica" al 31.12.2024, ma ha riportato alcuni punti fermi che essa ha indicato al Comune di Rimini per la predisposizione delle future pubbliche evidenze. In buona sostanza l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dice al Comune di Rimini: 1) Non puoi avvalerti della "proroga tecnica" al 31.12.2024 come hai scritto in delibera in quanto non ci sono i presupposti previsti dall' art. 3, comma 3 legge Draghi, "norma da interpretarsi restrittivamente", in quanto "non avevi iniziato alcuna procedura di Pubblica Evidenza"; 2) Prendo atto della buona volontà del Comune di aprire il mercato delle concessioni alla concorrenza e di avvalersi dell' art. 4 della legge Draghi ma attenzione alle "restrizioni alla concorrenza stessa" che possono derivare dal richiedere il requisito della "capacità tecnica e professionale"; 3) I criteri per i bandi te li ha già indicati il Consiglio di Stato nel 2021 con "le sentenze gemelle" quindi hai tutto il necessario; 4) Tempistica vaga indicata per le procedure in quanto non hai ancora predisposto nulla. Quello che
Ritenendo di gestire il demanio pubblico come un feudo privato, i concessionari si sentono legittimati a decidere quali norme applicare sui beni di tutti, cosa impugnare, guarda caso le linee guida del Nuovo Piano dell' Arenile che impone loro di abbattere tutto mentre le proroghe illegittime vanno bene così, in difesa di quello che considerano il loro privato dominio, proprio come i latifondisti dell' altro medioevo che gradatamente esautoravano il "re" nelle sue prerogative, incapace e totalmente inetto di esercitare le potestà pubbliche sul suo "regno". E' doveroso a questo punto, che le pubbliche autorità, Procura delle Repubblica in primis, ricordino ai "bagnini, ai chioschisti", ma anche ai funzionari pubblici che esistono norme e sentenze da rispettare che hanno dichiarato finita la festa il 31 dicembre scorso e che attualmente sull'arenile di tutti sono presenti, vista la scadenza delle concessioni, situazioni di illegittimità edilizie già immediatamente da accertare e da reprimere (cabine, manufatti, chioschi). Se la Polizia Municipale, la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, non intervengono sulla spiaggia da adesso con quale "legittimazione ed autorevolezza" potranno poi contestare una violazione ad un albergo, ad un pub, ad un ristorante del centro storico, ad una discoteca, alle attività
Visto che le concessioni sono scadute il 31.12.2023, che le proroghe al 31.12.2024 sono state dichiarate illegittime dalla giurisprudenza e che quelle “tecniche” sono state emanate senza che ve ne siano i presupposti, e cioè che le pubbliche evidenze fossero già iniziate, intanto il Sindaco di Rimini dovrebbe attivare i controlli di competenza e chiedere altrettanto alle altre autorità che hanno il compito di intervenire sul demanio marittimo, Procura della Repubblica compresa. La verifica deve riguardare la legittimità dell’esistente, in particolare dei manufatti presenti da Torre Pedrera a Miramare, in quanto la cessazione delle concessioni trascina con sé l’inefficacia di titoli edilizi legittimanti e anche questo dovrebbe essere oggetto di controllo a prescindere dal titolo concessorio soprattutto a Rimini Nord. Altrettanto vale per le licenze di stabilimento balneare e di pubblico esercizio. Non si può solo controllare quello che c’è “a monte della spiaggia” e lasciare il demanio marittimo come “porto franco e terra di nessuno”. Il Sindaco di Rimini sostiene che “non funziona così”, e “non si deve perdere il tratto democratico”? Intanto sarebbe curioso sapere cosa egli intenda con “il tratto democratico” perché quello presente è tutt’altro che democratico in quanto è, al contrario, un monopolio totale, generazionale e antidemocratico
In un giudizio di appello contro la pronuncia del Tar Toscana (sentenza n. 380/2021 parti processuali: Sindacato Italiano Imprese Balneari S.r.l.- Comune di Rosignano Marittimo + altri), la settima sezione del Consiglio di Stato decideva di avvalersi dell’ art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’ Unione Europea (T.F.U.E.) per sottoporre in data 15 settembre 2022 alla Corte di Giustizia dell’ Unione Europea (C.G.U.E.) la seguente questione pregiudiziale: “Se gli artt. 49 e 56 TFUE ed i principi desumibili dalla sentenza Laezza (C- 375/14) ove ritenuti applicabili, ostino all’interpretazione di una disposizione nazionale quale l’art. 49 cod. nav. nel senso di determinare la cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento, delle opere edilizie realizzate sull’area demaniale facenti parte del complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa balneare, potendo configurare tale effetto di immediato incameramento una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionato allo scopo”. Chiamami città si era già occupata dell’ argomento: https://www.chiamamicitta.it/biagini-la-lobby-dei-balneari-non-capisce-le-sentenze/. Il codice della navigazione, ricordiamolo prevede che: “Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la
Come era ampiamente prevedibile, dopo la sentenza del T.A.R. Lazio -Sez. V Ter, n. 19051 del 15 dicembre 2023 e quella del T.A.R. Lazio, Sez. II, Latina n. 882 del 20 dicembre 2023, arriva puntuale anche il Consiglio di Stato a ristabilire la primazia del diritto eurounitario che, a dire dei “politici” al soldo elettorale della lobby dei balneari e dei rappresentanti sindacali dei concessionari stessi, sarebbe stata messa in dubbio, se non eliminata del tutto, dalla Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 32559 del 23 novembre scorso che ha annullato per diniego di giurisdizione una sola (la n. 18) delle due sentenze “gemelle” pubblicate dall’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in data 9 novembre 2021. Infatti con sentenza n. 11200 pubblicata in data odierna VI sezione del Consiglio di Stato, non solo ha riaffermato tutti i principi di derivazione eurounitaria stabiliti dalla sentenza “gemella” rimasta in vita, e cioè la n. 17 del 9 novembre 2021, ma ha, per l’ennesima volta, ribadito la contrarietà all’ ordinamento unionale e quindi l’ inefficacia delle proroghe alla scadenza delle concessioni demaniali previste dal “Milleproroghe Meloni” (D.L. 198-2022 convertito in legge dalla L. 14-2023) del 2022. Così recita testualmente la sentenza riferita al
E chi firmerà, assessore Corsini, una proroga di un anno sino al 31.12.2024.? Lei dall'alto dell'immunità "politica" declama cosa dovrebbero fare i Comuni costieri, tanto la responsabilità (quella reale e non quella politica) resterà in capo a chi materialmente emana l'atto amministrativo. Farsi bello con "il cuore" degli altri", si dice così, giusto? Le ricordo che la giustizia amministrativa si è già espressa, bocciandola, anche contro la proroga Draghi del 31.12.2024 (Tar Puglia, Sezione I, Bari n. 753 dell’ 11 maggio 2023) in quanto "rievoca norme già dichiarate in contrasto con il diritto euro-unitario". Stessa sorte è toccata alla "proroga Meloni al 2025" bocciata due volte dal Consiglio di Stato per lo stesso motivo. Per inciso la Legge “Draghi” 118-2022 aveva la funzione di andare in “soccorso” ai quei comuni che avevano già iniziato una procedura selettiva e che non potevano concluderla per ragioni oggettive (“In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023"). Quali comunque l'hanno iniziata, Ass. Corsini ? Rimini, Riccione, Misano, Cattolica, Bellaria? Non mi risulta. La verità è che tutti voi sono due anni che ciurlate nel manico avendo solo come obiettivo di "allungare ulteriormente il brodo" per favorire i concessionari