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Dal primo gennaio gli attuali concessionari sono fuori: "Le bugie della politica e dei balneari hanno le gambe corte"

Come era ampiamente prevedibile, dopo la sentenza del T.A.R. Lazio -Sez. V Ter, n. 19051 del 15 dicembre 2023 e quella del T.A.R. Lazio, Sez. II, Latina n. 882 del 20 dicembre 2023, arriva puntuale anche il Consiglio di Stato a ristabilire la primazia del diritto eurounitario che, a dire dei “politici” al soldo elettorale della lobby dei balneari e dei rappresentanti sindacali dei concessionari stessi, sarebbe stata messa in dubbio, se non eliminata del tutto, dalla Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 32559 del 23 novembre scorso che ha annullato per diniego di giurisdizione una sola (la n. 18) delle due sentenze “gemelle” pubblicate dall’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in data 9 novembre 2021. Infatti con sentenza n. 11200 pubblicata in data odierna VI sezione del Consiglio di Stato, non solo ha riaffermato tutti i principi di derivazione eurounitaria stabiliti dalla sentenza “gemella” rimasta in vita, e cioè la n. 17 del 9 novembre 2021, ma ha, per l’ennesima volta, ribadito la contrarietà all’ ordinamento unionale e quindi l’ inefficacia delle proroghe alla scadenza delle concessioni demaniali previste dal “Milleproroghe Meloni” (D.L. 198-2022 convertito in legge dalla L. 14-2023) del 2022. Così recita testualmente la sentenza riferita al

La giustizia amministrativa si è già espressa bocciando tutti i rinvii, come Co.Na.Ma.L. abbiamo già pronte le diffide

E chi firmerà, assessore Corsini, una proroga di un anno sino al 31.12.2024.? Lei dall'alto dell'immunità "politica" declama cosa dovrebbero fare i Comuni costieri, tanto la responsabilità (quella reale e non quella politica) resterà in capo a chi materialmente emana l'atto amministrativo. Farsi bello con "il cuore" degli altri", si dice così, giusto? Le ricordo che la giustizia amministrativa si è già espressa, bocciandola, anche contro la proroga Draghi del 31.12.2024 (Tar Puglia, Sezione I, Bari n. 753 dell’ 11 maggio 2023) in quanto "rievoca norme già dichiarate in contrasto con il diritto euro-unitario". Stessa sorte è toccata alla "proroga Meloni al 2025" bocciata due volte dal Consiglio di Stato per lo stesso motivo. Per inciso la Legge “Draghi” 118-2022 aveva la funzione di andare in “soccorso” ai quei comuni che avevano già iniziato una procedura selettiva e che non potevano concluderla per ragioni oggettive (“In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023"). Quali comunque l'hanno iniziata, Ass. Corsini ? Rimini, Riccione, Misano, Cattolica, Bellaria? Non mi risulta. La verità è che tutti voi sono due anni che ciurlate nel manico avendo solo come obiettivo di "allungare ulteriormente il brodo" per favorire i concessionari

Il Consiglio di Stato da tempo ha stabilito che la scarsità del bene va interpretata in termini relativi e non assoluti, non ci sarà decreto che tenga

Niente di nuovo sotto il sole rispetto a quello che afferma Mauro Vanni. Siamo agli ultimi colpi di coda di chi non vuole mollare l’osso e perdere i privilegi generazionali di una situazione che ci ha resi vergognosamente unici in Europa. Intanto sarebbe interessante leggere il monitoraggio del Governo per poterlo commentare. In ogni caso il Consiglio di Stato è da tempo che ha stabilito che la scarsità va interpretata in termini relativi e non assoluti, in termini non solo di quantità di bene disponibile ma anche di aspetti qualitativi di esso, di potenzialità concorrenziali valutate sui singoli comuni concedenti, sulle domande degli imprenditori concorrenti oltre che dei fruitori finali del servizio che tramite il bene demanio marittimo viene immesso sul mercato. A Rimini, ad esempio, il 91% del demanio marittimo è in concessione e solo il 9% è in modalità libera. Quindi già da adesso, ma a maggior ragione una volta che il Comune, come suo obbligo, stabilirà il giusto equilibrio tra spiagge libere e quelle in concessione, è matematico che a Rimini non esistono e/o esisteranno “zone potenzialmente ancora concedibili” rispetto a quelle già in concessione. Questo fatto inconfutabile costituisce una barriera di ingresso per i potenziali nuovi operatori alle richieste

Tutte le sentenze che hanno decretato la fine della mini proroga del governo precedente

Negli ultimi anni, visto l’intensificarsi dei contenziosi in materia, la produzione giurisprudenziale di pronunce in tema di concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo è talmente copiosa che spesso talune di esse, emanate soprattutto dai Tar regionali, passano inosservate ai più nonostante contengano concetti fondamentali e dirimenti per la materia, soprattutto nella parte più incandescente relativa alla incompatibilità con il diritto eurounitario delle proroghe generalizzate alle scadenze delle concessioni previste per legge. Ad esempio, non ha avuto una cassa di risonanza consona al tenore dei principii in essa contenuti la sentenza del Tar Puglia, Sezione I, Bari n. 753 dell’ 11 maggio 2023, la quale ha “escluso l’ operatività” anche della proroga sino al 31.12.2024 prevista dalla Legge “Draghi” 118-2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) all’ art. 3 comma 3, e successivamente allungata al 31.12.2025 dal “Decreto Milleproroghe Meloni” in quanto esse “rievocano norma nazionali già dichiarate in contrasto con l’ ordinamento eurounitario” dalla Corte di Giustizia nelle sue pronunce del Luglio 2016 e in quella più recente dell’ Aprile 2023. Avevamo da queste pagine più volte posto nel dubbio la “legittimità” anche della mini-proroga Draghi di “soccorso” (art. 3 comma 3: “In presenza di ragioni oggettive che impediscono

Dalla scarsità di risorse agli incameramenti dei manufatti sulle spiagge le sentenze sono chiare. Solo i bagnini non le capiscono

L’ ultima perentoria ed inequivocabile presa di posizione del Consiglio di Stato (Sezione VII, ord. n. 8184 del 6 settembre 2023) in tema di concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo, ha destato molto interesse, sia nel settore balneare, che nelle recensioni giornalistiche interessate al tema. Riepilogo sintetico della vicenda. In un giudizio di appello contro la pronuncia del Tar Toscana (sentenza n. 380/2021 parti processuali: Sindacato Italiano Imprese Balneari S.r.l.- Comune di Rosignano Marittimo + altri), la settima sezione del Consiglio di Stato ha deciso di avvalersi dell’ art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’ Unione Europea (T.F.U.E.) per sottoporre in data 15 settembre 2022 ( quindi un anno fa…..e non l’ altro ieri )  alla Corte di Giustizia dell’ Unione Europea (C.G.U.E.) la seguente questione pregiudiziale: “Se gli artt. 49 e 56 TFUE ed i principi desumibili dalla sentenza Laezza (C- 375/14) ove ritenuti applicabili, ostino all’interpretazione di una disposizione nazionale quale l’art. 49 cod. nav. nel senso di determinare la cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento, delle opere edilizie realizzate sull’area demaniale facenti parte

Le concessioni scadono il 31 dicembre 2023, la sentenza obbliga tutti gli organi dello Stato a disapplicare le norme difformi

La sesta sezione del Consiglio di Stato con una pronuncia pubblicata in data odierna (28 Agosto 2023, VI Sezione, n. 7992) ribadisce il dovere da parte di tutti gli organi dello Stato (giudici e pubbliche amministrazioni), di disapplicare le proroghe generalizzate legislativamente previste per le scadenze delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo. In particolare conferma la “bocciatura” (già sentenziata dalla stessa sesta sezione nella sentenza n. 2192 del primo marzo u.s.) della proroga al 31.12.2024 prevista dall’ art. 10-quater, comma 3, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (Milleproroghe “Meloni” 2023), conv. in l. 24 febbraio n. 14, che aveva “allungato” di un anno il termine, fissato al 31.12.2023 dall’ Adunanza Plenaria del Consiglio con le note “sentenze gemelle” n. 17-18 del 9 novembre 2021, di scadenza di dette concessioni. La questione aveva ad oggetto il ricorso di un concessionario demaniale del Comune di Lecce che censurava, tra gli altri, “il diniego di rilascio di alcuni edilizi, quale rinnovo dei precedenti titoli, e il conseguente ordine di demolizione del suo stabilimento balneare disposto dalla pubblica amministrazione”,  in quanto egli riteneva sussistere il parallelismo tra la durata della concessione e la durata dell’ efficacia dei permessi di costruire che assentivano la

"Si tratta di un'autonoma attività fuori dalla concessione in essere"

Il Consiglio di Stato con una recentissima sentenza (Sezione VII, n. 7768 del 16 Agosto 2023)  ha affrontato un tema che può essere di estrema attualità e utilità nell’ambito del caldo dibattito riminese scatenato dai Chiringuitos”: quello dello jus variandi dei rapporti contrattuali pubblici esistenti “venendo in rilievo la necessità di valutare se la variazione proposta incida al punto da mutare gli elementi essenziali del contratto stipulato o della concessione rilasciata, così da porsi in contrasto con il generale principio (salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge) che impone la selezione del contraente previo espletamento di una procedura selettiva degli operatori economici interessati”. Il tema trattato dai giudici di Palazzo Spada riguarda l’appello ad un Tar Sardegna avente ad oggetto “la concessione demaniali di ormeggi portuali”, ma il collegio giudicante ha definito dei principi di diritto relativi al “cono di copertura” dell’art. 24 Reg. Attuazione del Codice della Navigazione che disciplina, appunto, le possibili variazioni autorizzabili al contenuto della concessione. In buona sostanza i giudici si sono chiesti cosa sia possibile autorizzare con l’art. 24 (variazioni ammissibili) e cosa invece non lo sia essendo, di contro, necessaria una nuova concessione da assentire con una pubblica evidenza (variazione non ammissibile). Sappiamo che l’amministrazione comunale

La spiaggia, non può e non deve essere considerata terra di nessuno sottratta all’ applicazione delle norme che disciplinano le attività che ivi si svolgono e ai doverosi controlli, totalmente mancanti, delle autorità amministrative, nazionali e locali, deputate ad eseguirli. L’ arenile è una parte della città che deve avere la stessa dignità del resto del territorio e come si controllano le attività presenti nel contesto urbanizzato (pubblici esercizi, alberghi, negozi, abitazioni private) lo stesso trattamento deve essere riservato alla spiaggia, bene demaniale di pubblica fruizione. Le violazioni di norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, demaniali, di pubblica sicurezza che sono perpetrate sulla spiaggia non sono di serie B e quindi meno gravi rispetto a quelle consumate nel resto della città di Rimini. Non è concepibile sentirsi dire “ma Rimini è fatta così lo sappiamo tutti e per quei 4 o 5 mesi estivi si tollera un po’ tutto a maggior ragione a marina”. Questo vuol dire legittimare situazione discriminatorie dove le stesse situazioni “in città” vengono sanzionate e represse e in spiaggia tollerate se non “benedette” dalle istituzioni. E’ per questo motivo che come CO.NA.MA.L. nel mese di luglio  abbiamo depositato un articolato esposto indirizzato a tutte le autorità preposte ai controlli,

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