Home___primopianoAbusi edilizi sui bagni di Rimini: il TAR conferma le demolizioni. Biagini: “Sull’arenile nessuno ha più titolo”

Respinti i ricorsi sul Bagno 63/A e 63/B


Abusi edilizi sui bagni di Rimini: il TAR conferma le demolizioni. Biagini: “Sull’arenile nessuno ha più titolo”


25 Marzo 2026 / Redazione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna ha confermato quasi integralmente le ordinanze di demolizione emesse dal Comune di Rimini nel gennaio 2021 nei confronti dei Bagni 63/A e 63/B, gestiti dal concessionario Giampietro Siracusa.

I giudici hanno riunito i due ricorsi, ritenendo fondate le contestazioni dell’amministrazione su una serie di opere realizzate sull’arenile senza titolo edilizio: sette cabine per ciascun stabilimento, una struttura ad uso palestra di oltre 125 metri quadrati nel bagno 63/A e una tettoia nel bagno 63/B. Interventi che, per caratteristiche e funzione, sono stati qualificati come trasformazioni edilizie stabili e non come strutture precarie.

Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda proprio questa distinzione. Il TAR chiarisce che l’eventuale “amovibilità” di un manufatto rileva sul piano demaniale, ma non esclude automaticamente la necessità del titolo edilizio: ciò che conta è la precarietà in senso urbanistico, che nel caso concreto è stata esclusa. Da qui l’inapplicabilità della norma del 2018 che consentiva temporaneamente il mantenimento dei manufatti amovibili.

Respinte anche le altre linee difensive del ricorrente. La presenza delle cabine nei progetti del 1982 non è stata ritenuta sufficiente a legittimarle, perché la semplice rappresentazione grafica non equivale a un’autorizzazione. Allo stesso modo, il TAR ha escluso qualsiasi legittimo affidamento fondato su una circolare comunale del 1992, priva di valore normativo e smentita dai piani dell’arenile, che già da decenni fissano criteri stringenti per qualificare le strutture come precarie.

Determinante anche il profilo paesaggistico: opere come la palestra e la tettoia, per dimensioni e impatto visivo, richiedevano una preventiva autorizzazione che non è mai stata ottenuta, rendendole abusive a prescindere da ogni altra valutazione.

L’unica apertura riguarda la cabina di direzione realizzata in difformità ma con superficie inferiore rispetto a quella autorizzata. In questo caso il TAR ha ritenuto sproporzionata la demolizione, escludendo che si tratti di una difformità essenziale.

La decisione conferma quindi l’impostazione rigorosa dell’amministrazione comunale, ma il dibattito si sposta immediatamente su un piano più ampio. Secondo l’avvocato Roberto Biagini dell’associazione Mare Libero, la questione non riguarda più soltanto i singoli abusi edilizi.

“Ad oggi tutte le strutture sull’arenile sono abusive – afferma – perché le concessioni sono scadute e le proroghe reiterate sono state dichiarate illegittime. Le amministrazioni hanno l’obbligo di disapplicarle e di imporre la rimozione di quanto esiste oggi sulle spiagge”.

Una posizione netta, che mette in discussione l’intero sistema delle concessioni balneari: “Al netto della correttezza della sentenza e del comportamento del Comune di Rimini, il problema è un altro: nessuno ha più il diritto di rimanere dov’è e chiedere soldi per lettini, sdraio e ombrelloni”.

La pronuncia del TAR, pur riferita a un caso specifico, si inserisce così in un contesto nazionale ancora aperto, in cui la questione delle concessioni demaniali continua a produrre effetti diretti anche sul piano urbanistico ed edilizio.

La sentenza