Negli ultimi anni, visto l’intensificarsi dei contenziosi in materia, la produzione giurisprudenziale di pronunce in tema di concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo è talmente copiosa che spesso talune di esse, emanate soprattutto dai Tar regionali, passano inosservate ai più nonostante contengano concetti fondamentali e dirimenti per la materia, soprattutto nella parte più incandescente relativa alla incompatibilità con il diritto eurounitario delle proroghe generalizzate alle scadenze delle concessioni previste per legge. Ad esempio, non ha avuto una cassa di risonanza consona al tenore dei principii in essa contenuti la sentenza del Tar Puglia, Sezione I, Bari n. 753 dell’ 11 maggio 2023, la quale ha “escluso l’ operatività” anche della proroga sino al 31.12.2024 prevista dalla Legge “Draghi” 118-2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) all’ art. 3 comma 3, e successivamente allungata al 31.12.2025 dal “Decreto Milleproroghe Meloni” in quanto esse “rievocano norma nazionali già dichiarate in contrasto con l’ ordinamento eurounitario” dalla Corte di Giustizia nelle sue pronunce del Luglio 2016 e in quella più recente dell’ Aprile 2023. Avevamo da queste pagine più volte posto nel dubbio la “legittimità” anche della mini-proroga Draghi di “soccorso” (art. 3 comma 3: “In presenza di ragioni oggettive che impediscono
L’ ultima perentoria ed inequivocabile presa di posizione del Consiglio di Stato (Sezione VII, ord. n. 8184 del 6 settembre 2023) in tema di concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo, ha destato molto interesse, sia nel settore balneare, che nelle recensioni giornalistiche interessate al tema. Riepilogo sintetico della vicenda. In un giudizio di appello contro la pronuncia del Tar Toscana (sentenza n. 380/2021 parti processuali: Sindacato Italiano Imprese Balneari S.r.l.- Comune di Rosignano Marittimo + altri), la settima sezione del Consiglio di Stato ha deciso di avvalersi dell’ art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’ Unione Europea (T.F.U.E.) per sottoporre in data 15 settembre 2022 ( quindi un anno fa…..e non l’ altro ieri ) alla Corte di Giustizia dell’ Unione Europea (C.G.U.E.) la seguente questione pregiudiziale: “Se gli artt. 49 e 56 TFUE ed i principi desumibili dalla sentenza Laezza (C- 375/14) ove ritenuti applicabili, ostino all’interpretazione di una disposizione nazionale quale l’art. 49 cod. nav. nel senso di determinare la cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento, delle opere edilizie realizzate sull’area demaniale facenti parte
La sesta sezione del Consiglio di Stato con una pronuncia pubblicata in data odierna (28 Agosto 2023, VI Sezione, n. 7992) ribadisce il dovere da parte di tutti gli organi dello Stato (giudici e pubbliche amministrazioni), di disapplicare le proroghe generalizzate legislativamente previste per le scadenze delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo. In particolare conferma la “bocciatura” (già sentenziata dalla stessa sesta sezione nella sentenza n. 2192 del primo marzo u.s.) della proroga al 31.12.2024 prevista dall’ art. 10-quater, comma 3, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (Milleproroghe “Meloni” 2023), conv. in l. 24 febbraio n. 14, che aveva “allungato” di un anno il termine, fissato al 31.12.2023 dall’ Adunanza Plenaria del Consiglio con le note “sentenze gemelle” n. 17-18 del 9 novembre 2021, di scadenza di dette concessioni. La questione aveva ad oggetto il ricorso di un concessionario demaniale del Comune di Lecce che censurava, tra gli altri, “il diniego di rilascio di alcuni edilizi, quale rinnovo dei precedenti titoli, e il conseguente ordine di demolizione del suo stabilimento balneare disposto dalla pubblica amministrazione”, in quanto egli riteneva sussistere il parallelismo tra la durata della concessione e la durata dell’ efficacia dei permessi di costruire che assentivano la
Il Consiglio di Stato con una recentissima sentenza (Sezione VII, n. 7768 del 16 Agosto 2023) ha affrontato un tema che può essere di estrema attualità e utilità nell’ambito del caldo dibattito riminese scatenato dai Chiringuitos”: quello dello jus variandi dei rapporti contrattuali pubblici esistenti “venendo in rilievo la necessità di valutare se la variazione proposta incida al punto da mutare gli elementi essenziali del contratto stipulato o della concessione rilasciata, così da porsi in contrasto con il generale principio (salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge) che impone la selezione del contraente previo espletamento di una procedura selettiva degli operatori economici interessati”. Il tema trattato dai giudici di Palazzo Spada riguarda l’appello ad un Tar Sardegna avente ad oggetto “la concessione demaniali di ormeggi portuali”, ma il collegio giudicante ha definito dei principi di diritto relativi al “cono di copertura” dell’art. 24 Reg. Attuazione del Codice della Navigazione che disciplina, appunto, le possibili variazioni autorizzabili al contenuto della concessione. In buona sostanza i giudici si sono chiesti cosa sia possibile autorizzare con l’art. 24 (variazioni ammissibili) e cosa invece non lo sia essendo, di contro, necessaria una nuova concessione da assentire con una pubblica evidenza (variazione non ammissibile). Sappiamo che l’amministrazione comunale
La spiaggia, non può e non deve essere considerata terra di nessuno sottratta all’ applicazione delle norme che disciplinano le attività che ivi si svolgono e ai doverosi controlli, totalmente mancanti, delle autorità amministrative, nazionali e locali, deputate ad eseguirli. L’ arenile è una parte della città che deve avere la stessa dignità del resto del territorio e come si controllano le attività presenti nel contesto urbanizzato (pubblici esercizi, alberghi, negozi, abitazioni private) lo stesso trattamento deve essere riservato alla spiaggia, bene demaniale di pubblica fruizione. Le violazioni di norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, demaniali, di pubblica sicurezza che sono perpetrate sulla spiaggia non sono di serie B e quindi meno gravi rispetto a quelle consumate nel resto della città di Rimini. Non è concepibile sentirsi dire “ma Rimini è fatta così lo sappiamo tutti e per quei 4 o 5 mesi estivi si tollera un po’ tutto a maggior ragione a marina”. Questo vuol dire legittimare situazione discriminatorie dove le stesse situazioni “in città” vengono sanzionate e represse e in spiaggia tollerate se non “benedette” dalle istituzioni. E’ per questo motivo che come CO.NA.MA.L. nel mese di luglio abbiamo depositato un articolato esposto indirizzato a tutte le autorità preposte ai controlli,
Importante e dirimente pronuncia del TAR Lazio, Sezione II Bis, Roma, n. 8363 del 16 Maggio 2023 in tema di incameramenti ex lege a favore della P.A. di opere non facilmente amovibili presenti sul demanio marittimo alla scadenza della concessione demaniale marittima a scopo turistico ricreativo i cui principi sono di immediata efficacia e potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti senza aspettare il 31.12.2023 (termine finale di efficacia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo stabilito “dalle sentenze gemelle” dell’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2021). In buona sostanza la Capitaneria di Porto e l’Agenzia del Demanio potrebbero già da ora accertare l’avvenuta devoluzione (quindi già compiuta) allo Stato dei beni non facilmente amovibili utilizzati dai titolari di concessione per le proprie attività se dovessero ricorrere le condizioni indicate in sentenza. La vicenda oggetto del contenzioso nasce nel 2014, si sviluppa nel Comune di Fiumicino e ha ad oggetto l’ impugnazione dei provvedimenti amministrativi con i quali l’ ente locale provvedeva nei confronti del concessionario ricorrente alla liquidazione del canone demaniale marittimo e dell’ imposta regionale per varie annualità applicando i parametri previsti dalla “Finanziaria Prodi del 2007“ ( L. 296-2006) che, come sappiamo, in applicazione dei valori
Con una importante sentenza del maggio scorso il Consiglio di Stato (sezione VII, n. 4638 del 08/05/2023) ha stabilito un importante principio che sicuramente si appresterà ad avere un ambito interpretativo ed applicativo più esteso di quanto potrebbe, ad una prima lettura, apparire. La vicenda nasce da una determinazione dirigenziale del 4 maggio 2020, n. 1244, con la quale il Comune di Sassari approvava un bando di gara per l’affidamento, con procedura aperta informatizzata ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di due concessioni aventi a oggetto altrettante porzioni di demanio marittimo site in spiaggia in Ambito “B” della località Fiumesanto, da utilizzare per l’attività di stabilimento balneare e altri servizi connessi, con termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al 15 giugno 2020. Il Bando di gara indicava, tra i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, la “iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (gestione di stabilimenti balneari e/o attività connesse alla balneazione - attività turistico-ricreative)”. La società vincitrice del bando risultava iscritta alla Camera di Commercio per un oggetto sociale contemplante, fra l’altro, “L’Acquisto e/o la gestione
Dopo più di tre anni di gestazione l’amministrazione comunale ha deciso di rimandare al prossimo autunno ogni decisione relativa all’ adozione della “variante” al Piano dell’Arenile del 2006 (o nuovo Piano Spiaggia che dir si voglia) in quanto, a dire dell’assessore Roberta Frisoni, l’incertezza attuale che pesa sulle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo rende opportuno prima la conoscenza dei futuri provvedimenti governativi che dovranno contribuire a disciplinare la materia. Questo è l’intenzione della Giunta Comunale e questo è quello che la preposta al Demanio marittimo del Comune di Rimini ha riferito ieri in commissione consigliare. Le stesse “linee guida” illustrate ieri all’ organo istituzionale erano state già oggetto di “presentazione” l’11 Gennaio 2020 dall’ allora Giunta Gnassi alle associazioni di categorie dei balneari e solo a loro come se l’arenile e tutto quello che lo riguardi debba essere oggetto di un rapporto, di una trattativa chiusa, intima, circoscritta ed esclusiva tra i concessionari balneari, oltretutto “in scadenza”, e l’amministrazione comunale. Solo i “bagnini e i “chioschisti” hanno una legittimazione a “parlare e a discutere dell’arenile” con l’amministrazione comunale. Altri “soggetti sociali”, che hanno come scopo istituzionale, non la conservazione e la tutela della larghezza della pedana o l’altezza della cabina