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Le autorità dovranno semmai verificare gli abusi e obbligare i concessionari uscenti a togliere le strutture di facile rimozione

Più che una spiaggia plastic-smoke free, come definita dal comunicato del Comune di Rimini, sarebbe necessario definirla “Spiaggia Freely Illegal”, dato atto che le concessioni demaniali marittime sono scadute il 31.12.2023 e sia il Consiglio di Stato che i Tribunali Amministrativi Regionali con giurisprudenza ormai consolidata hanno dichiarato contraria al diritto unionale anche “la proroga tecnica” al 31.12.2024 e di conseguenza non esistono attualmente titoli legittimanti per svolgere attività balneari. Tutti i funzionari comunali, tenuti anch’ essi (oltre agli organi giurisdizionali) a disapplicare le norme statali incompatibili con il diritto eurounitario, dovrebbero, concessioni scadute alla mano, intanto obbligare i concessionari uscenti a rimuovere le strutture di facile rimozione come da contratto e comunicare alla Guardia Costiera e all’ Agenzia del Demanio tali adempimenti affinché, a loro volta, si attivino per i loro obblighi istituzionali e cioè l’ incameramento delle opere di non facile rimozione x art. 49 Cod. Nav.. Altro adempimento in capo al comune sarà quello, in ogni caso, di controllare l’attuale presenza degli abusi edilizi contestati ai chioschisti lo scorso anno e verificare se sono stati rimossi, oltre a verificare se già da adesso ne sono stati commessi altri (tipo i primi allestimenti di Chiringuitos in fasce non consentite). Infine, tutte

A che titolo gli stabilimenti balneari e i risto-bar potranno aprire? Perché non si controlla?

Continua la produzione giurisprudenziale dei Tribunali Amministrativi Regionali italiani tutti allineati nel dichiarare non conforme all’ ordinamento euro-unitario, e quindi con l’ obbligo da parte di tutte le autorità amministrative (enti concedenti) e giudiziarie (tribunali ordinari e amministrativi) di disapplicazione su tutto il territorio italiano, anche la “proroga tecnica” al 31.12.2024,  sulla quale contavano di poter fare affidamento gli enti amministrativi concedenti (Comuni, Regioni e altre autorità) nelle delibere di indirizzo-proroga emanate tra la fine dello scorso anno e l’ inizio di quello in corso. Le ultime recenti sentenze (Tar Campania Salerno, Sez. III, n. 703 del 22.03.2024, Tar Campania Napoli, Sez. VII, n. 2211 del 04.04.2024 e Tar Calabria, Sez. II, n. 555 del 5 Aprile 2024) sono univoche nel riprendere le argomentazioni giuridiche espresse dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nelle sentenze n. 2192 del 01.03.2023 e n. 11200 del 27.12.2024 le quali, a loro volta, si riportavano in toto alle motivazione delle “sentenze gemelle” n. 17 e 18 dell’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e 18 del 9 novembre 2021.  Emblematica la motivazione del Tar Calabria n. 555/2024 di cui riprendiamo gli stralci più significativi: “ In tal senso, non può che richiamarsi l’autorevole interpretazione

Le osservazioni del Coordinamento Nazionale Mare Libero

La proposta dell’amministrazione comunale di un nuovo piano dell’arenile che andrà a disciplinare i futuri assetti del bene demaniale spiaggia, patrimonio comune di tutti i cittadini funzionale primariamente all’ uso gratuito e generalizzato della comunità e solo secondariamente all’utilizzo per interessi imprenditoriali, è un momento importante che impone un contraddittorio costruttivo con l’ente proponente finalizzato alla individuazione degli aspetti positivi e delle criticità che accompagno l’elaborazione amministrativa urbanistica. Nel novero dei primi riteniamo di apprezzare la volontà dell’amministrazione comunale che, preso atto doverosamente della scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023, quindi del loro azzeramento, e degli obblighi di rimozione a carico dei concessionari previsti (ed accettati) nelle condizioni di concessione, ha correttamente impostato le future previsioni urbanistiche da attuarsi su un arenile completamente liberato dalle strutture esistenti. Per quanto riguarda le criticità sin dal momento della delibera delle linee guida dello scorso dicembre abbiamo stigmatizzato l’irrisoria percentuale di spiagge libere e/o libere attrezzate ancora nettamente sottosoglia (con le previsioni del Nuovo Piano, quindi con l’ incremento del 37% di quella risibile attuale, resteremo circa al 10% delle spiagge libere a fronte del 90% in concessione) rispetto al “giusto ed adeguato” equilibrio richiesto dalla legislazione statale tra la modalità libera e

Confermati i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Con “le tre sentenze gemelle di San Giuseppe” n. 2662-2664-2679 pubblicate ieri, 19.03.2024, il Consiglio di Stato, respingendo gli appelli dei ricorrenti originari e di conseguenza confermando sostanzialmente le tre corrispondenti sentenze del Tar Liguria n. 15-16-17 del 03.01.2023, ha definitamente spento gli ardori di coloro (tanti) che confidavano ancora nella proroga “Centinaio” al 31.12.2033 del governo “gialloverde” Conte1 (Legge 145-2018). La questione, comune alle tre sentenze di primo grado, in buona sostanza riguardava l’asserita applicazione, sostenuta dai ricorrenti, alle concessioni demaniali in essere dell’art. 1, commi 682-683, della legge n. 145 del 2018, che prorogava la durata delle c.d.m. al 31 dicembre 2033. Il Comune di Lavagna (GE) resistente eccepiva in primo grado l’improcedibilità del gravame per sopravvenienza normativa vedendo accolte dal  Tar Ligure le proprie istanze in quanto in pendenza di giudizio, l’art. 3 della legge n. 118 del 2022  abrogava le disposizioni della “Centinaio” invocate dalla ricorrente e fissava al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge (confermando, così, la soluzione elaborata dalle pronunzie dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021). Il Consiglio di Stato (la sentenza presa in esame è

Ma la motivazione fa traballare la proroga di un anno, a che titolo possono aprire le loro attività?

A questo punto, visto che in maniera categorica il TAR dell' Emilia Romagna ha confermato con l'autorevolezza propria di una pronuncia giurisdizionale, che la "delibera di proroga n. 504-2023 della Giunta Comunale è un mero atto di indirizzo" e che di conseguenza a questo punto non esiste nessun atto amministrativo che legittimi la proroga al 31.12.2024, qualcuno dovrebbe spiegare con quale titolo i concessionari demaniali possano aprire le loro attività". Curiosa, anzi "magica", l'argomentazione che supportava la domanda cautelare: "Considerato  che l’assunto da cui muovono i ricorrenti, ovverosia che  le concessioni di beni del demanio marittimo a suo tempo a essi rilasciate si siano trasformate da tempo determinato a tempo indeterminato con la conseguenza che all’Amministrazione sia inibito indire procedure di evidenza pubblica per la loro riassegnazione"  Chi gliel'ha detto che si sono trasformate da tempo determinato a tempo indeterminato, Harry Potter?  Roberto Biagini Coordinamento Nazionale Mare Libero (CO.NA.MA.L.)  L'ORDINANZA: N. 00086/2024 REG.PROV.CAU. N. 00124/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 124 del 2024, proposto da Bagno Tropical Beach di Guidolin Antonio e C. S.a.s., Bar Four Stars S.a.s. di Giovannini Ivano e Fernanda, Ca.Ma. di Morandi Gian Carlo e C. S.n.c., Oasi Risto Bar S.n.c. di Fornari Francesco e C., Boldrini Gabriele e C. S.n.c.,

E se i cittadini cominciassero a scendere in spiaggia con propri ombrelloni e lettini mettendoli dove gli pare chi potrebbe impedirglielo e con quali motivazioni ?

Nella risposta inviata al Coordinamento Nazionale Mare Libero, l' A.G.C.M. non solo ha ribadito quello che il CO.NA.MA.L. ha evidenziato in tutte le diffide inviate ai comuni, e cioè l' illegittimo uso della "proroga tecnica" al 31.12.2024, ma ha riportato alcuni punti fermi che essa ha indicato al Comune di Rimini per la predisposizione delle future pubbliche evidenze. In buona sostanza l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dice al Comune di Rimini: 1) Non puoi avvalerti della "proroga tecnica" al 31.12.2024 come hai scritto in delibera in quanto non ci sono i presupposti previsti dall' art. 3, comma 3 legge Draghi, "norma da interpretarsi restrittivamente",  in quanto "non avevi iniziato alcuna procedura di Pubblica Evidenza"; 2) Prendo atto della buona volontà del Comune di aprire il mercato delle concessioni alla concorrenza e di avvalersi dell' art. 4 della legge Draghi ma attenzione alle "restrizioni alla concorrenza stessa" che possono derivare dal richiedere il requisito della "capacità tecnica e professionale"; 3) I criteri per i bandi te li ha già indicati il Consiglio di Stato nel 2021 con "le sentenze gemelle" quindi hai tutto il necessario; 4) Tempistica vaga indicata per le procedure in quanto non hai ancora predisposto nulla. Quello che

Rimini non può essere comandata dai balneari

Ritenendo di gestire il demanio pubblico come un feudo privato, i concessionari si sentono legittimati a decidere quali norme applicare sui beni di tutti, cosa impugnare, guarda caso le linee guida del Nuovo Piano dell' Arenile che impone loro di abbattere tutto mentre le proroghe illegittime vanno bene così, in difesa di quello che considerano il loro privato dominio, proprio come i latifondisti dell' altro medioevo che gradatamente esautoravano il "re" nelle sue prerogative, incapace e totalmente inetto di esercitare le potestà pubbliche sul suo "regno". E' doveroso a questo punto, che le pubbliche autorità, Procura delle Repubblica in primis, ricordino ai "bagnini, ai chioschisti", ma anche ai funzionari pubblici che esistono norme e sentenze da rispettare che hanno dichiarato finita la festa il 31 dicembre scorso e che attualmente sull'arenile di tutti sono presenti, vista la scadenza delle concessioni, situazioni di illegittimità edilizie già immediatamente da accertare e da reprimere (cabine, manufatti, chioschi). Se la Polizia Municipale, la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, non intervengono sulla spiaggia da adesso con quale "legittimazione ed autorevolezza" potranno poi contestare una violazione ad un albergo, ad un pub, ad un ristorante del centro storico, ad una discoteca, alle attività

Il Comune di Rimini attivi subito sull'arenile i controlli di sua competenza

Visto che le concessioni sono scadute il 31.12.2023, che le proroghe al 31.12.2024 sono state dichiarate illegittime dalla giurisprudenza e che quelle “tecniche” sono state emanate senza che ve ne siano i presupposti, e cioè che le pubbliche evidenze fossero già iniziate, intanto il Sindaco di Rimini dovrebbe attivare i controlli di competenza e chiedere altrettanto alle altre autorità che hanno il compito di intervenire sul demanio marittimo, Procura della Repubblica compresa. La verifica deve riguardare la legittimità dell’esistente, in particolare dei manufatti presenti da Torre Pedrera a Miramare, in quanto la cessazione delle concessioni trascina con sé l’inefficacia di titoli edilizi legittimanti e anche questo dovrebbe essere oggetto di controllo a prescindere dal titolo concessorio soprattutto a Rimini Nord. Altrettanto vale per le licenze di stabilimento balneare e di pubblico esercizio. Non si può solo controllare quello che c’è “a monte della spiaggia” e lasciare il demanio marittimo come “porto franco e terra di nessuno”. Il Sindaco di Rimini sostiene che “non funziona così”, e “non si deve perdere il tratto democratico”? Intanto sarebbe curioso sapere cosa egli intenda con “il tratto democratico” perché quello presente è tutt’altro che democratico in quanto è, al contrario, un monopolio totale, generazionale e antidemocratico

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