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La spiaggia, non può e non deve essere considerata terra di nessuno sottratta all’ applicazione delle norme che disciplinano le attività che ivi si svolgono e ai doverosi controlli, totalmente mancanti, delle autorità amministrative, nazionali e locali, deputate ad eseguirli. L’ arenile è una parte della città che deve avere la stessa dignità del resto del territorio e come si controllano le attività presenti nel contesto urbanizzato (pubblici esercizi, alberghi, negozi, abitazioni private) lo stesso trattamento deve essere riservato alla spiaggia, bene demaniale di pubblica fruizione. Le violazioni di norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, demaniali, di pubblica sicurezza che sono perpetrate sulla spiaggia non sono di serie B e quindi meno gravi rispetto a quelle consumate nel resto della città di Rimini. Non è concepibile sentirsi dire “ma Rimini è fatta così lo sappiamo tutti e per quei 4 o 5 mesi estivi si tollera un po’ tutto a maggior ragione a marina”. Questo vuol dire legittimare situazione discriminatorie dove le stesse situazioni “in città” vengono sanzionate e represse e in spiaggia tollerate se non “benedette” dalle istituzioni. E’ per questo motivo che come CO.NA.MA.L. nel mese di luglio  abbiamo depositato un articolato esposto indirizzato a tutte le autorità preposte ai controlli,

Importante e dirimente pronuncia del TAR Lazio, Sezione II Bis, Roma, n. 8363 del 16 Maggio 2023 in tema di incameramenti ex lege a favore della P.A. di opere non facilmente amovibili presenti sul demanio marittimo alla scadenza della concessione demaniale marittima a scopo turistico ricreativo i cui principi sono di immediata efficacia e potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti senza aspettare il 31.12.2023 (termine finale di efficacia delle concessioni demaniali marittime  a scopo turistico ricreativo stabilito “dalle sentenze gemelle” dell’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2021). In buona sostanza la Capitaneria di Porto e l’Agenzia del Demanio potrebbero già da ora accertare l’avvenuta devoluzione (quindi già compiuta) allo Stato dei beni non facilmente amovibili utilizzati dai titolari di concessione per le proprie attività se dovessero ricorrere le condizioni indicate in sentenza. La vicenda oggetto del contenzioso nasce nel 2014, si sviluppa nel Comune di Fiumicino e ha ad oggetto l’ impugnazione dei provvedimenti amministrativi con i quali l’ ente locale provvedeva nei confronti del concessionario ricorrente alla liquidazione del canone demaniale marittimo e dell’ imposta regionale per varie annualità applicando i parametri previsti dalla “Finanziaria Prodi del 2007“ ( L. 296-2006) che, come sappiamo, in applicazione dei valori

In una recente sentenza si ritengono preminenti i principi antimonopolisti di par condicio, pari opportunità e libertà di concorrenza

Con una importante sentenza del maggio scorso il Consiglio di Stato (sezione VII,  n. 4638 del 08/05/2023) ha stabilito un importante principio che sicuramente si appresterà ad avere un ambito interpretativo ed applicativo più esteso di quanto potrebbe, ad una prima lettura, apparire. La vicenda nasce da una determinazione dirigenziale del 4 maggio 2020, n. 1244, con la quale il Comune di Sassari approvava un bando di gara per l’affidamento, con procedura aperta informatizzata ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di due concessioni aventi a oggetto altrettante porzioni di demanio marittimo site in spiaggia in Ambito “B” della località Fiumesanto, da utilizzare per l’attività di stabilimento balneare e altri servizi connessi, con termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al 15 giugno 2020. Il Bando di gara indicava, tra i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, la “iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (gestione di stabilimenti balneari e/o attività connesse alla balneazione - attività turistico-ricreative)”. La società vincitrice del bando risultava iscritta alla Camera di Commercio per un oggetto sociale contemplante, fra l’altro, “L’Acquisto e/o la gestione

Roberto Biagini presidente del CO.NA.MA.L. interviene sul futuro della spiaggia

Dopo più di tre anni di gestazione l’amministrazione comunale ha deciso di rimandare al prossimo autunno ogni decisione relativa all’ adozione della “variante” al Piano dell’Arenile del 2006 (o nuovo Piano Spiaggia che dir si voglia) in quanto, a dire dell’assessore Roberta Frisoni, l’incertezza attuale che pesa sulle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo rende opportuno prima la conoscenza dei futuri provvedimenti governativi che dovranno contribuire a disciplinare la materia. Questo è l’intenzione della Giunta Comunale e questo è quello che la preposta al Demanio marittimo del Comune di Rimini ha riferito ieri in commissione consigliare.  Le stesse “linee guida” illustrate ieri all’ organo istituzionale erano state già oggetto di “presentazione” l’11 Gennaio 2020 dall’ allora Giunta Gnassi alle associazioni di categorie dei balneari e solo a loro come se l’arenile e tutto quello che lo riguardi debba essere oggetto di un rapporto, di una trattativa chiusa, intima, circoscritta ed esclusiva tra i concessionari balneari, oltretutto “in scadenza”, e l’amministrazione comunale. Solo i “bagnini e i “chioschisti” hanno una legittimazione a “parlare e a discutere dell’arenile” con l’amministrazione comunale. Altri “soggetti sociali”, che hanno come scopo istituzionale, non la conservazione e la tutela della larghezza della pedana o l’altezza della cabina

Il neo sindaco di Vicenza Giacomo Possamai appartiene a una famiglia che ha legami di lunga data con la "regina delle acque"

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"Inutile ora discutere sulla scarsità delle risorse". Le spiagge non in concessione sono scarsissime"

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"I “Chiringuitos” qualche, anzi molte,  perplessità, le suscitano"

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Il Consiglio di Stato ha anche ribadito le risorse scarse vanno calcolate a livello comunale

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