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Ordinanza balneare 2017: Mare d’inverno sì, ma a Rimini cambia poco

La dirigente del settore Turismo della regione Emilia-Romagna ha approvato l’ordinanza balneare 2017.

L’ordinanza balneare è sempre stato un aspetto tecnico che coinvolge tutti gli attori che operano sulla spiaggia. Un atto importante perché regolamenta in modo puntuale una parte di territorio strategica per il turismo e frequentata durante l’estate da milioni di persone. In particolare, l’ordinanza balneare ha sempre regolamentato l’uso della spiaggia avendo ben presente la sicurezza di chi la frequenta. “Sicurezza” nel senso più ampio del termine.

Ma l’ordinanza balneare 2017 era caricata di una aspettativa in più: “il Mare anche d’inverno.  Questa novità assoluta era stata annunciata a dicembre 2016 dall’assessore regionale al demanio e turismo Andrea Corsini. L’assessore si era preso l’impegno di dare attuazione al mare d’inverno già nel 2017.
Tra le attività previste, la somministrazione di cibi e bevande, le attività sportive e quelle legate all’intrattenimento.

La nuova ordinanza prevede, infatti, anche “il Mare d’inverno”.

Il suo articolo 1 dispone:La stagione balneare è compresa tra il 01 Gennaio e il 31 dicembre 2017 ed è divisa in Stagione balneare estiva e Stagione Balneare invernale “Mare d’Inverno”;
2. La stagione balneare estiva è compresa tra il 15 aprile ed il 28 Ottobre 2017 per elio terapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto di quanto indicato al successivo punto 6). Il rimanente periodo corrisponde alla Stagione Balneare Invernale “Mare d’Inverno”.

Se ne potrebbe dedurre, stando a una lettura didascalica del dispositivo, che durante la stagione balneare invernale Mare d’inverno l’unica attività ammessa è quella della ristorazione. Unica ammessa perché mai citata.  Mentre cosa si può fare sulla spiaggia è detto esplicitamente solo per la stagione balneare estiva, nulla specificando per l’inverno. Si dirà, resta sottinteso che tali attività sono consentite in entrambe le stagioni. Ma allora, perché non dirlo? E soprattutto, perché dividere l’anno in due stagioni, se le attività consentite sono le stesse? Non era più semplice specificare solo il periodo nel quale è obbligatorio il servizio di salvamento?

Questioni di lana caprina? Purtroppo, le norme che si prestano a più interpretazioni e lasciano nel vago alcuni punti sono la prima fonte di contenziosi. Un chiarimento non verrebbe inopportuno.

Inoltre, se davvero è la ristorazione che ha via libera sulla spiaggia per tutto l’anno, sorge un  dubbio.

Osservando le realtà della costa emiliano-romagnola, il Mare d’inverno così regolamentato cambia qualcosa e viene utile esclusivamente negli stabilimenti da Cesenatico a Comacchio. Infatti, in quelle spiagge vi è un’unica concessione, che comprende sia l’attività di servizio di spiaggia che di bar/ristorante. Quest’ultima attività, essendo accessoria rispetto a quella prevalente che consiste nei servizi di spiaggia, può rimanere aperta solo quando è consentita l’attività di spiaggia. Ma allungando la stagione balneare ai 12 mesi anche i servizi accessori (bar/ristoranti) potranno rimanere aperti tutto l’anno.Tradotto: finora da Cesenatico in su durante l’inverno i bar/ristorante sulla spiaggia dovevano rimanere chiusi, ora non più.

Diverso è sulle spiagge della provincia di Rimini. Infatti qui vi sono due  distinte concessioni: una per i servizi di spiaggia ed una per bar/ristorante. Ne deriva che le attività di pubblico esercizio sono autonome da quella di spiaggia e possono rimanere aperte tutto l’anno, come succede da sempre.

Certo, i servizi di spiaggia si potranno fornire tutto l’anno e dappertutto. Ma nella sostanza, quanti stabilimenti balneari apriranno d’inverno per “elio terapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento” senza la possibilità di realizzare strutture adatte a ospitare queste attività durante i mesi freddi? Possibilità che ovviamente non può essere data dall’ordinanza e che quindi per concretizarsi avrà bisogno di altri strumenti legislativi.

O almeno così pare, visto che Il Mare d’inverno nel resto dell’ordinanza non viene più citato. Il testo rimanente è identico a quella dell’anno precedente, salvo un aspetto che riguarda il salvamento.

Nell’ordinanza 2016, “i titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l’elaborazione di un piano organico che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, con la presenza obbligatoria di un pattino di salvataggio presso ogni postazione”.

Nell’ordinanza 2017 invece si scrive:“i titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l’elaborazione di un piano organico che preveda almeno tre postazioni di salvataggio contigue, con la presenza obbligatoria di un pattino di salvataggio presso ogni postazione.

Una differenza sostanziale. Non tanto per la sicurezza dei bagnanti, che rimane uguale, ma per chi deve organizzare il servizio. Con le clausola degli almeno 3 stabilimenti contigui, le cooperative dei bagnini vogliono impedire che operatori non soci delle cooperative possano presentare piani di salvamento collettivi, come succedeva gli anni passati.

Ecco in allegato il testo integrale dell’ordinanza balneare 2017:

ordinanza balneare 2017

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