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Rimini, Federconsumatori: “La pubblicità deve essere corretta chiara e trasparente”

I.P.

La pubblicità è intorno a noi. Il messaggio pubblicitario si offre continuamente alla nostra attenzione sotto svariate forme: lo sguardo è attirato da grandi cartelloni, la visione di un film – scrive in un comunicato Federconsumatori Rimini – è anticipata o intervallata da spot pubblicitari, jingle squillanti annunciano in radio il messaggio pubblicitario…

Spesso il messaggio è chiaro ed esplicito, a volte invece è insinuato, quasi impercettibile.

Il Codice del Consumo dà un precisa definizione della pratica commerciale, indicandola come “azione, omissione, condotta o dichiarazione posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”, dichiarandola scorretta se è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore, inducendolo a scelte di acquisto che diversamente non avrebbe compiuto.

Poiché il messaggio pubblicitario – prosegue la nota –  condiziona la scelta del consumatore, occorre che esso contenga informazioni corrette, chiare e trasparenti: il prosciutto descritto come DOC deve effettivamente possedere quel requisito; la smart TV già abilitata alla ricezione del nuovo segnale digitale terrestre non può servirsi un decoder esterno; la promozione del supermercato deve indicare correttamente il prodotto in offerta e le eventuali esclusioni; il marchio di caffè inquadrato durante la scena di un film deve essere annunciato come prodotto commerciale presente nel film nel disclaim di testa.

Il Codice del Consumo – scrive ancora Federconsumatori Rimini – vieta la pubblicità  ingannevole, quella che descrive caratteristiche non veritiere di un prodotto (ad esempio l’artigianalità di un prodotto invece industriale) od omette di esplicitarne altre (ad esempio indicare un prezzo intendendone esclusa l’IVA senza però evidenziarlo).

E’ altresì vietata la pubblicità aggressiva, quella che mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento (ad es. lo sfruttamento di una posizione di potere per esercitare pressioni), limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore, tanto da indurlo a prendere una decisione che altrimenti non avrebbe preso (ad es. chi faccia uso di forza fisica o verbale o sfrutti un evento traumatico/luttuoso).

Casi di pubblicità aggressiva si verificano nel telemarketing (proposta di beni e servizi attraverso il telefono) con l’uso ad esempio di toni comunicativi imperativi, o nelle vendite porta a porta. E’ importante ricordare che queste forme di promozione pubblicitaria soggiacciono ad una serie di regole: deve essere visibile il numero di telefono del chiamante, deve essere indicata la società per cui si chiama o per cui ci si presenta a casa/negozio, deve essere indicato il nome del promoter che in quel momento interagisce con il consumatore; non possono essere effettuate telefonate nei giorni festivi e solo di giorno in quelli feriali.

E la pubblicità comparativa? Nel nostro ordinamento è ammessa e lecita a condizione che il messaggio non induca il consumatore in errore o non danneggi in modo sleale le altre aziende coinvolte, screditandone l’immagine. 

E il claim “soddisfatti o rimborsati”? In questo caso siamo di fronte ad una forma di garanzia di buon funzionamento di un prodotto che il venditore/produttore può decidere di applicare in aggiunta alla garanzia legale; la formula tende a catturare il consumatore e ad infondere una sorta di fiducia all’acquisto ed è certamente lecita ed ammissibile: se il prodotto così come mostrato e descritto (spesso durante le televendite) non  soddisfa e all’uso pratico in effetti non possiede le caratteristiche pubblicizzate allora verrà rimborsato; ma il rimborso è condizionato dall’esistenza di una serie di requisiti e limitazioni che devono essere contenute nel contratto di vendita di cui si suggerisce un’attenta lettura prima di aderirvi.

Il mercato pubblicitario – conclude la nota di Federconsumatori Rimini – è vigilato dall’AGCM (Antitrust), l’Autority che attraverso procedimenti di accertamento, su segnalazione di consumatori o associazioni di consumatori o delle aziende stesse che si ritengano lese da una pratica pubblicitaria concorrente, verifica che la pratica commerciale sia lecita e in difetto ne inibisce la diffusione, punendo le aziende con sanzioni”.

Realizzato da Enrica Tosi – consulente Federconsumatori Rimini A.P.S.

Realizzato con fondi Ministero Sviluppo Economici. Riparto 2020.

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