“La mia legge avrebbe evitato il caos”; si esprime così Sergio Pizzolante, quando ripercorre l’incompiuto iter ed espone sinteticamente il contenuto del DDL delega in tema di concessioni balneari di cui si fece promotore insieme al collega Tiziano Arlotti.
Prima di analizzare gli evidenti punti di contrasto tra il diritto euro-unionale e il DDL delega Arlotti-Pizzolante, una premessa doverosa per ricordare gli eventi postumi alla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia (14.07.2016).
Pizzolante (insieme ai suoi colleghi parlamentari) invece di riprenderne i principi e gli spunti motivazionali mostrandosi d’accordo con quanto sancito dai giudici di Lussemburgo, si è immediatamente adoperato per devitalizzarne gli effetti perorando l’inserimento dell’emendamento “Salva Spiagge” alla legge di conversione del Decreto “Enti Locali” approvato nell’ Agosto del 2016 non più tardi di 25 gg dal deliberato della Corte.
Risultato scontato è stato quello che tale norma, totalmente inutile ed “illegittima”, alla prima occasione (ce ne sono state poi altre) è stata disapplicata dai giudici nazionali di ogni ordine e grado per contrasto con le norme U.E..
Questo è stato il motivo della mia prima diffida inoltrata al Comune di Rimini all’esito di tali pronunciamenti: https://www.chiamamicitta.it/concessioni-demaniali-lavvocato-roberto-biagini-comune-rimini-proceda-le-evidenze-pubbliche-presentata-formale-diffida/, mentre Pizzolante all’ epoca ne smorzava gli effetti https://www.chiamamicitta.it/rimini-concessioni-demaniali-pizzolante-diffide-insensate-proroghe-inapplicabili/.
Vediamo quali sono i punti di contrasto tra il DDL delega e il diritto unionale.
- Per quanto riguarda il legittimo affidamento funzionale ad ammortizzare gli investimenti, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato racconta un altro film rispetto a quello proiettato da Pizzolante: “gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni legate a motivi imperativi d’interesse generale”, precisando però che si possa tenere conto di tali considerazioni “solo al momento di stabilire le regole della procedura di selezione dei candidati potenziali“ e che comunque è necessario al riguardo “una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell’autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti” (sentenza Promoimpresa Corte Giustizia 14.07.2016).
- Quindi nessuna “buonuscita” generalizzata agli eventuali concessionari uscenti e indennizzo “solo ove ne ricorrono i presupposti”. La Corte di Giustizia U.E. ha rinvenuto detta situazione (presupposti) rispetto a una concessione attribuita nel 1984, “quando non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza”. La giurisprudenza italiana (Consiglio di Stato n. 7874 del 2019) applicando nelle sue pronunce tale principio ha stabilito la linea di demarcazione tra la buona e mala fede ( e quindi tra il legittimo e non legittimo affidamento ) alla data del 26 marzo 2010, quando con D.lgs. n. 59 è stata recepita la Direttiva Bolkestein nel nostro ordinamento; lo stesso periodo della prima proroga al 31.12.2015 (L. 25-2010 Conversione del decreto “milleproroghe”). Da quel momento in avanti siamo entrati in regime di “affidamento non tutelabile” per tutti gli investimenti.
- Non è poi possibile riconoscere il valore commerciale dell’impresa così come la vuole intendere Pizzolante in quanto la sentenza a cui egli fa riferimento si riferisce al caso “Laezza” in tema di giochi e scommesse, tema che fuoriesce da quello delle concessioni demaniali marittime e a scopo turistico ricreativo; del resto tale pronuncia (Laezza) non è mai stata né ripresa né citata dai TAR o dal Consiglio di Stato nelle loro pronunce inerenti alla questione concessioni balneari. Come si può facilmente evincere, si tratta di una materia inserita in un campo ben specifico (giochi d’azzardo e centri di raccoglimento scommesse) la cui regolamentazione normativa si prefiggeva uno scopo preciso: quello dell’azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare ed illegale in Italia. I bagnini possono essere tutto ma non certo “allibratori” https://www.chiamamicitta.it/sentenza-laezza-bagnini-gli-allibratori/ Il “valore commerciale dell’ impresa balenare” o rientra nei parametri dell’ indennizzo euro-orientato definito con precisione dall’ Adunanza Plenaria il 9 Novembre u.s., oppure rimane in contrasto con il diritto U.E. e quindi non può avere il diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento.
- L’ unico punto del disegno di legge delega che viene ripreso dall’ Adunanza Plenaria è quello relativo ai criteri di assegnazione che, garantendo sempre la par condicio tra i competitori, possono avere la possibilità di modulare la valorizzazione, l’ esperienza professionale e il know-how acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi (e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri), anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale; anche tale valorizzazione, peraltro, non potrà mai tradursi in una sorta di sostanziale preclusione all’accesso al settore di nuovi operatori.
Roberto Biagini