Home___aperturaConcessioni spiagge all’asta, Tar ER respinge ricorso bagnini contro Comune di Rimini

Ma la motivazione fa traballare la proroga di un anno, a che titolo possono aprire le loro attività?


Concessioni spiagge all’asta, Tar ER respinge ricorso bagnini contro Comune di Rimini


15 Marzo 2024 / Roberto Biagini

A questo punto, visto che in maniera categorica il TAR dell’ Emilia Romagna ha confermato con l’autorevolezza propria di una pronuncia giurisdizionale, che la “delibera di proroga n. 504-2023 della Giunta Comunale è un mero atto di indirizzo” e che di conseguenza a questo punto non esiste nessun atto amministrativo che legittimi la proroga al 31.12.2024, qualcuno dovrebbe spiegare con quale titolo i concessionari demaniali possano aprire le loro attività”.

Curiosa, anzi “magica”, l’argomentazione che supportava la domanda cautelare:

Considerato  che l’assunto da cui muovono i ricorrenti, ovverosia che  le concessioni di beni del demanio marittimo a suo tempo a essi rilasciate si siano trasformate da tempo determinato a tempo indeterminato con la conseguenza che all’Amministrazione sia inibito indire procedure di evidenza pubblica per la loro riassegnazione” 
Chi gliel’ha detto che si sono trasformate da tempo determinato a tempo indeterminato, Harry Potter? 
Roberto Biagini Coordinamento Nazionale Mare Libero (CO.NA.MA.L.) 

L’ORDINANZA:

N. 00086/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00124/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2024, proposto da
Bagno Tropical Beach di Guidolin Antonio e C. S.a.s., Bar Four Stars S.a.s. di Giovannini Ivano e Fernanda, Ca.Ma. di Morandi Gian Carlo e C. S.n.c., Oasi Risto Bar S.n.c. di Fornari Francesco e C., Boldrini Gabriele e C. S.n.c., Bar Sport di Lapadula Domenico & C. S.n.c., Bagno Riviera S.a.s. di Paci Stefania & C., Mira di Giacomini Agnese e C. S.a.s., Bagno Claudio 72 di Paci Davide e C. S.a.s., Bagno Biagio di Righini Sonia & C. S.n.c., Bagno Caldari S.n.c. di Caldari Piergiorgio & C., Betti Davide & C. S.a.s., Olgam di Monozzi Marco C. S.a.s., Bar Modenese di Matteo Muccini & C. S.n.c., Lord Nelson Beach di Pasquinoni Maurizio & C. S.n.c., Noa di Ascani Michele & C. S.a.s., Bar Tripoli di Matricardi Graziano e Ivan S.n.c., Stella Marina di Colori Tiziano & C. S.n.c., Bagno Altamarea di Morandi Sergio & C. S.a.s., Luna Rossa S.a.s. di Lapadula Marco & C., Bella Vista S.a.s. di Chiari Massimo & C, Bagno Alberto di Galassi Nives & C. S.n.c., Gugnelli Leandro & C. S.n.c., Maina S.n.c. di Mina Stefano, Gianluca e Cristian, Le Stelle Ristobar Spiaggia Rimini di Dall’Asta Luca S.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Gabriella Guida e Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Munari, Tiziano Ugoccioni e Andrea Bergamino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Rimini n. 504 del 22.12.2023;
– della comunicazione del Dirigente del Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva del Comune di Rimini trasmessa ai ricorrenti in data 24.01.2024;
– di tutti gli atti presupposti e conseguenti a quello impugnato, compresa la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Rimini n.465 del 12.12.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’articolo 55 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2024 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
– che l’assunto da cui muovono i ricorrenti, ovverosia che le concessioni di beni del demanio marittimo a suo tempo a essi rilasciate si siano trasformate da tempo determinato a tempo indeterminato con la conseguenza che all’Amministrazione sia inibito indire procedure di evidenza pubblica per la loro riassegnazione, debba essere attentamente vagliato alla luce della disciplina sia nazionale (anche, ma non solo, pro-concorrenziale), sia unionale;
– che la complessità delle questioni prospettate necessita degli approfondimenti propri della fase meritale del giudizio;
– che, a valle di questa verifica, nella stessa sede meritale si valuterà eventualmente anche la sussistenza dell’interesse da parte dei ricorrenti a gravare l’atto di indirizzo del Comune di Rimini contenuto nella deliberazione giuntale n. 504/2023;
Ritenuto
– ai fini strettamente cautelari, che non sussiste allo stato un pregiudizio attuale e concreto, grave e irreparabile a carico dei ricorrenti, dal momento che l’atto impugnato è un atto di indirizzo;
– che, pertanto, la domanda cautelare non può essere accolta;
– che le spese della fase, in considerazione della complessità della vicenda e delle novità delle questioni prospettate, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare.
Spese della fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandra Tagliasacchi Ugo Di Benedetto