Home___aperturaSpiagge, il “Rende Noto” non risolve nulla, sono necessarie le evidenze pubbliche

La procedura era stata già bocciata dal Consiglio di Stato


Spiagge, il “Rende Noto” non risolve nulla, sono necessarie le evidenze pubbliche


11 Maggio 2024 / Roberto Biagini

E’ di questi giorni il tam tam mediatico appositamente creato dalle associazioni di categoria dei balneari le quali, attingendo da una pubblicazione in serie di “sentenzi brevi” emesse dal Tar Puglia -Bari-, tra il 6 e il 7 maggio u.s., aderiscono alle tesi in esse rappresentate che conferisce la patente “minima” di pubblica evidenza alla procedura adottata dal Comune di Monopoli e disciplinata dall’ art. 18 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione meglio conosciuto come “procedimento del Rendo Noto”.

Cosa prevede tale norma? Il Codice della navigazione consente alle autorità titolari del potere di rilasciare concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo (o per altri usi), di pubblicare (attualmente per quanto riguarda i Comuni, nell’ Albo Pretorio) e quindi di “Rendere Noto” che il tal soggetto (o la tal società) ha chiesto il rilascio o il rinnovo di una concessione demaniale marittima scopo turistico ricreativo (o per altri usi). In tale pubblicazione sono previsti dei termini per proporre osservazioni e/o per presentare domande concorrenti. Alla scadenza di tali termini l’amministrazione, con provvedimento motivato, potrà discrezionalmente scegliere innanzitutto se concedere ed eventualmente a chi l’occupazione del demanio marittimo per un certo tempo e per gli scopi richiesti dall’ istante.

Tale procedura, a dire del Tar Puglia Bari, racchiude la “garanzia minima” di pubblica e trasparente selezione dei candidati aspiranti concessionari richiesta dal diritto euro unitario.

Il Consiglio di Stato, di contro, la pensa diversamente.

Come già pubblicato nel sito del Coordinamento Nazionale Mare Libero , con una recente pronuncia del dicembre 2023, i giudici di Palazzo Spada n. 10455 del 4 Dicembre 2023, settima sezione, rigettando l’appello dei ricorrenti e confermando la correttezza del Tar Lecce, I, n. 596-2022, afferma categoricamente che <<non può pertanto ritenersi che ogni esigenza concorrenziale dovrebbe intendersi soddisfatta per effetto della pubblicazione delle previsioni recate dal “Rende Noto” >>. Infatti, come sancito dal giudice di primo grado il cui ragionamento giuridico è stato avallato dal collegio di seconda istanza, “le sovraordinate norme di legge in materia, ovvero il Codice della Navigazione, le direttive comunitarie e le leggi statali e regionali….omissis .. non consentono il rilascio diretto al richiedente della concessione demaniale marittima, che deve necessariamente avvenire all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, con pubblicazione di un bando che deve in ogni caso specificare le modalità di presentazione della domanda, i termini, i requisiti minimi, le cause di esclusione, i parametri di selezione delle offerte e la composizione della Commissione giudicatrice.

In buona sostanza la fase prevista dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione (e questo invece è il Tar Lecce, I, n. 356 del 16.03.2023, a sostenerlo), può servire certamente per “preludere all’ espletamento della procedura comparativa ma non può sostituirsi ad essa. La Pubblica Amministrazione non può <<sostenere di aver già avviato una procedura concorsuale in forza del rende noto del 7.3.2022, dal momento che l’avviso in questione non era volto a sollecitare un momento concorrenziale, ma soltanto a comunicare che “Chiunque può visionare la pratica … e ricorrere contro il rilascio … entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso”>> .

Della serie, tanto rumore per nulla….

Roberto Biagini (Coordinamento Nazionale Mare Libero)