Home___aperturaConcessioni spiagge: “Proroga Draghi al 2024 è illegittima”

Tutte le sentenze che hanno decretato la fine della mini proroga del governo precedente


Concessioni spiagge: “Proroga Draghi al 2024 è illegittima”


16 Settembre 2023 / Roberto Biagini

Negli ultimi anni, visto l’intensificarsi dei contenziosi in materia, la produzione giurisprudenziale di pronunce in tema di concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo è talmente copiosa che spesso talune di esse, emanate soprattutto dai Tar regionali, passano inosservate ai più nonostante contengano concetti fondamentali e dirimenti per la materia, soprattutto nella parte più incandescente relativa alla incompatibilità con il diritto eurounitario delle proroghe generalizzate alle scadenze delle concessioni previste per legge.

Ad esempio, non ha avuto una cassa di risonanza consona al tenore dei principii in essa contenuti la sentenza del Tar Puglia, Sezione I, Bari n. 753 dell’ 11 maggio 2023, la quale ha “escluso l’ operatività” anche della proroga sino al 31.12.2024 prevista dalla Legge “Draghi” 118-2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) all’ art. 3 comma 3, e successivamente allungata al 31.12.2025 dal “Decreto Milleproroghe Meloni” in quanto esse “rievocano norma nazionali già dichiarate in contrasto con l’ ordinamento eurounitario” dalla Corte di Giustizia nelle sue pronunce del Luglio 2016 e in quella più recente dell’ Aprile 2023.

Avevamo da queste pagine più volte posto nel dubbio la “legittimità” anche della mini-proroga Draghi di “soccorso” (art. 3 comma 3: “In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente, con atto motivato, può  differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024”) in quanto si era perfettamente capito la finalità, chiamiamola “politica”, di “allungare il brodo” di un anno rispetto al termine del 31.12.2023 fissato dalle sentenze gemelle dell’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato il 9 Novembre 2001 e recepito dalla stessa legge Draghi all’ art. 3 comma 1: “ Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo…..” .

Il Tar “Bari”, nella sentenza presa in considerazione, ha respinto il gravame di un concessionario balneare il quale si opponeva alla “proroga tecnica di due anni” (2020-2022) disposta dal Comune di Polignano a Mare nelle more di un procedimento di estensione dell’efficacia delle concessioni demaniali in attuazione della allora vigente legge 145-2018, chiedendo invece l’accertamento della durata della sua concessione per i quindici anni successivi previsti appunto dalla legge “Centinaio”.

Nel suo passaggio fondamentale il collegio così si esprime: “7.1. L’operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale non può che essere esclusa in ossequio alla pronunce del giudice euro-unitario del 2016 e 2023, comportanti la disapplicazione dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009 e dell’art. 34 duodecies, d.l. 179/2012, per cui non è possibile procedere ad alcuna proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara, come del resto la giurisprudenza nazionale ha in più occasioni già riconosciuto (cfr., per tutte e tra le più recenti, Cons. Stato, adunanza plenaria nn. 17 e 18 del 2021 e Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1368).

  1. Ciò significa che anche la più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali prevista prima fino al 31 dicembre 2023 e poi fino al 31 dicembre 2024, disposta dall’art. 3, comma 1, della legge 5.8.2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (cd. decreto milleproroghe) -al quale ha fatto cenno il patrono del ricorrente in occasione della udienza pubblica- è coinvolta, con le conseguenze del caso, nel ragionamento giuridico sopra esposto. Ciò, non solo perché tali disposizioni rievocano norme nazionali già dichiarate in contrasto con l’ordinamento euro-unitario dalla corte di giustizia nel 2016 e nel 2023 (determinando in via di fatto una reviviscenza delle stesse) ma, a maggior ragione, dopo il recente intervento della Corte di giustizia UE che, nella recente sentenza 20 aprile 2023, n. 348/22, ha ribadito la necessità di evitare ulteriori proroghe e l’obbligo di pretendere l’assegnazione della concessione demaniale solo all’esito dello svolgimento di una procedura selettiva. Con un chiaro richiamo in termini di disapplicazione delle norme interne non conformi rivolto sia alle amministrazioni, che al giudice nazionale”.

 È chiaro che questa sentenza, insieme alle sentenze del Consiglio di Stato del 1° marzo e del 28 Agosto u.s., suona come un “cartellino giallo, se non arancione”, per tutte quelle amministrazioni comunali che, avendo iniziato la procedura di pubblica evidenza (l’art. 3, comma 3 parla di “impedimento nella conclusione della pubblica evidenza” e quindi ciò presume che una pubblica evidenza sia stata in ogni caso “pubblicata”, così per puntualizzare……),  hanno ritenuto di avvalersi di un anno in più per definire la procedura.

Essa invece assume i connotati di un vero e proprio “cartellino rosso preventivo”, e cioè di un vero e proprio divieto a prendere minimamente in considerazione proroghe ulteriori rispetto alla scadenza del 31 Dicembre prossimo, pena responsabilità amministrative-erariali -e non solo- in capo a chi dovesse “firmare”, per tutte quelle amministrazioni comunali che non avendo neppure iniziato una procedura comparativa di pubblica evidenza, ritenessero furbescamente di avvalersi delle leggi Draghi-Meloni per spostare ulteriormente al 31.12.2024 o addirittura al 31.12.2025 il termine di scadenza delle attuali concessioni demaniali.

Roberto Biagini (CO.NA.MA. L.)

La sentenza