HomeEconomia e LavoroFiere, TAR dà torto all’Antitrust: “Ok piano partecipate del Comune di Rimini e IEG”

Ricorso dell'Autority sulla concorrenza "definitivamente" respinto e spese compensate


Fiere, TAR dà torto all’Antitrust: “Ok piano partecipate del Comune di Rimini e IEG”


15 Febbraio 2023 / Redazione

C’è l’ok del Tar di Bologna sul piano di razionalizzazione delle partecipate del Comune di Rimini del 2021 e sulla possibilità per Italian exhibition group di detenere partecipazioni in società fieristiche. Il Tribunale respinge infatti “definitivamente” il ricorso presentato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato contro il piano, in particolare per quanto riguarda le quote in Ieg, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, e nella società di allestimenti Prostand, detenuta al 60% da Ieg, di cui inoltre non andrebbe proprio accolto l’oggetto sociale.

In sostanza secondo l’Antitrust “erra il Comune a non considerare la propria partecipata indiretta Rimini Congressi una società a controllo pubblico congiunto e, di conseguenza, a non inserire le controllate di quest’ultima, e segnatamente Ieg e la sua controllata Prostand, nel perimetro del proprio piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie”.

Come si legge nella sentenza che fa seguito all’udienza pubblica del 25 gennaio scorso, il Tar regionale si è già espresso in merito respingendo “precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni”. Evidenziando nello specifico “l’infondatezza dell’ipotesi” sostenuta dall’Antitrust di “controllo pubblico congiunto” da parte di Comune e Provincia di Rimini e della Camera di commercio della Romagna su Rimini Congressi e quindi, indirettamente, su Ieg, Prostand e Colorcom, attraverso Prostand.

Infatti la norma in materia ammette “la partecipazione delle amministrazioni pubbliche a società aventi per oggetto sociale prevalente e non già esclusivo la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici”. Inoltre Ieg ha la possibilità, operando in un contesto concorrenziale, di acquisire “partecipazioni in altre imprese che svolgono attività connesse”.

Come già stabilito dalle sentenze del Tar di Bologna del 28 dicembre 2020 e del 9 marzo 2022, dunque, Rimini Congressi “non è una società a controllo pubblico congiunto” e di conseguenza Ieg “non è una partecipazione societaria indiretta per i tre soci pubblici”. Per cui “non sussistono motivi che impongano a Ieg di dismettere le partecipazioni regolarmente acquisite” e di “modificare il proprio oggetto sociale statutario”. Ricorso dell’Antitrust “definitivamente” respinto e spese compensate.

(Agenzia DIRE)