Home___primopianoAppalto lavori Metromare Stazione Rimini-Fiera: Il Tar respinge il ricorso dell’azienda seconda classificata

Ora si può partire con i lavori da terminare entro il 2026


Appalto lavori Metromare Stazione Rimini-Fiera: Il Tar respinge il ricorso dell’azienda seconda classificata


12 Gennaio 2024 / Redazione

Il Tar di Bologna respinge il ricorso del Consorzio Integra – Soc. Cop, che ha partecipato alla gara indetta da Patrimonio Mobilità della Provincia di Rimini – P.M.R. s.r.l. consortile per la realizzazione – con oneri a totale carico della Comunità europea, trattandosi di opera finanziata nell’ambito del PNRR – del sistema di trasporto TCR dalla stazione di Rimini fino alla Fiera di Rimini, classificandosi seconda nella graduatoria dei tre concorrenti che hanno concorso.

Secondo la parte ricorrente, la stazione appaltante sarebbe incorsa nella violazione del bando di gara e dei paragrafi 12 e 16 del disciplinare di gara, non avendo escluso dalla partecipazione alla gara il raggruppamento controinteressato (Ici – Italiana Costruzioni Infrastrutture s.p.a.) nonostante lo stesso avesse omesso di produrre, in sede di presentazione dell’offerta, la dichiarazione di impegno, emessa da un Istituto Bancario o assicurativo.

In realtà, come dimostrato con la produzione della documentazione di fronte al Tar di Bologna, la parte ricorrente trascura, però, di considerare la rilevanza del contratto sottoscritto il 4 settembre 2023 dal consorzio risultato aggiudicatario e dalla Reale Mutua Assicurazioni, recante l’accordo per l’assunzione dell’impegno di quest’ultima alla presentazione della cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione della gara da parte del primo.

Il documento, di data certa antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (come comprovato dalla firma digitale apposta in calce), è stato prodotto alla stazione appaltante al fine di dimostrare il rispetto, nella sostanza, della prescrizione della lex specialis di gara, ancorché una svista nella compilazione del modulo relativo alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara attestasse il contrario.

Per queste ragioni il Tar ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali pari a 4mila euro.

Ora si può proseguire con i lavori che ricordiamo, trattandosi di opere del PNRR debbono essere terminate entro il 2026

La sentenza del Tar