Home___aperturaSpiaggia sentenza del Tar Roma: “Con il sub ingresso di un nuovo concessionario i beni diventano di proprietà dello Stato

Altra sentenza che farà discutere


Spiaggia sentenza del Tar Roma: “Con il sub ingresso di un nuovo concessionario i beni diventano di proprietà dello Stato


8 Luglio 2023 / Roberto Biagini

Importante e dirimente pronuncia del TAR Lazio, Sezione II Bis, Roma, n. 8363 del 16 Maggio 2023 in tema di incameramenti ex lege a favore della P.A. di opere non facilmente amovibili presenti sul demanio marittimo alla scadenza della concessione demaniale marittima a scopo turistico ricreativo i cui principi sono di immediata efficacia e potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti senza aspettare il 31.12.2023 (termine finale di efficacia delle concessioni demaniali marittime  a scopo turistico ricreativo stabilito “dalle sentenze gemelle” dell’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2021). In buona sostanza la Capitaneria di Porto e l’Agenzia del Demanio potrebbero già da ora accertare l’avvenuta devoluzione (quindi già compiuta) allo Stato dei beni non facilmente amovibili utilizzati dai titolari di concessione per le proprie attività se dovessero ricorrere le condizioni indicate in sentenza.

La vicenda oggetto del contenzioso nasce nel 2014, si sviluppa nel Comune di Fiumicino e ha ad oggetto l’ impugnazione dei provvedimenti amministrativi con i quali l’ ente locale provvedeva nei confronti del concessionario ricorrente alla liquidazione del canone demaniale marittimo e dell’ imposta regionale per varie annualità applicando i parametri previsti dalla “Finanziaria Prodi del 2007“ ( L. 296-2006) che, come sappiamo, in applicazione dei valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare, quindi valori di mercato ) richiedeva ai cosiddetti “pertinenziali” (cioè a coloro che avevano in concessione demaniale sia il sedime che il manufatto di proprietà dello Stato) valori di canone nettamente superiori a “quelli tabellari” (tot € al mq) applicati invece a coloro che come oggetto della concessione hanno esclusivamente l’utilizzo del “sedime demaniale” sul quale possono mantenere il loro manufatto in proprietà superficiaria per l’ esercizio dell’ attività imprenditoriale. In buona sostanza, per rimanere in ambito riminese, “i pertinenziali  statali” erano (adesso non lo sono più in quanto la proprietà è passata al Comune) i locali del cosiddetto “triangolone Boscovich” (Barge, Squero, Buca, Coconuts, ecc..) i quali  pagavano allo Stato i canoni annui rapportati valori OMI (alcuni raggiungevano anche € 80.000,00 90.000,00) mentre i “tabellari” sono tutti i Risto-Bar presenti sull’ arenile che sino al 31.12.2020 pagavano allo Stato una media circa di € 450,00 circa all’ anno (si leggete bene euro quattrocentocinquanta/00 annui).   Ricordo che il canone demaniale minimo richiesto dallo Stato sino al 31.12.2020 era fissato a € 362,90 (e come ricordavo a Rimini la maggior parte dei Risto-Bar presenti sull’ arenile versavano questo importo oltre l’addizionale regionale al 5%) mentre dal 1° gennaio 2021 l’importo minimo è aumentato a € 2.500,00 Euro aggiornato al 1° gennaio 2023 a € 3.377.50.

Il ricorrente, tra i vari motivi del gravame, contestava in primis il “presupposto” per la liquidazione degli importi dei canoni ai valori OMI e cioè che i manufatti per mezzo dei quali esercitiva la sua attività di impresa non sarebbero mai stati incamerati dallo Stato assumendo di conseguenza la qualifica “pertinenze demaniali marittime” (applicazione valori OMI) ai sensi dell’art. 29 cod. nav., ma sarebbero rimasti “beni in sua proprietà superficiaria” (quindi applicazione dei canoni tabellari) in quanto la concessione originaria, secondo la sua difesa, non sarebbe mai cessata. In buona sostanza, a dire del ricorrente “i manufatti presenti sull’arenile da decenni non sarebbero mai stati acquisiti dall’ autorità concedente in quanto non si sarebbe mai perfezionata la fattispecie devolutiva contemplata dall’art. 49 cod. nav., e ciò in quanto il titolo concessorio vantato dalla ricorrente – e dai propri danti causa – non sarebbe mai effettivamente cessato, lo stesso essendo stato rinnovato, negli anni, senza soluzione di continuità”.

La chiave di volta per risolvere la questione, come ben indicata ed illustrata dal collegio laziale, era quella di individuare preliminarmente il “momento della scadenza” (se avvenuta) della concessione demaniale oggetto del contenzioso in quanto solo alla scadenza effettiva del provvedimento concessorio scatta l’effetto devolutivo (incameramento allo Stato) ex art. 49 cod. nav.

Il Tar Lazio richiamandosi ai precedenti ormai consolidati in tema di devoluzioni, ha prima ricordato come ragiona la giurisprudenza del Consiglio di Stato e cioè che l’art.  49 cod. nav. “è stato interpretato dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria nel senso che l’acquisto si verifica ipso iure, al termine del periodo di concessione e va applicata anche in caso di rinnovo della concessione stessa, implicando il rinnovo – a differenza della proroga – una nuova concessione in senso proprio, dopo l’estinzione della concessione precedente alla relativa scadenza, con automatica produzione degli effetti di cui al predetto art. 49 cod. nav. (cfr. Cons. Stato n. 626/2013 e n. 6852/2018). Solo nel caso in cui il titolo concessorio sia stato oggetto di rinnovo automatico prima della data di naturale scadenza della concessione (“tanto da configurare il rinnovo stesso, al di là del nomen iuris, una piena proroga dell’originario rapporto senza soluzione di continuità” cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10.06.2013 n. 3196; Sez. VI, 17.02.2017 n. 729; Sez. IV,13.02.2020 n. 1146) il richiamato principio dell’accessione gratuita di cui all’art.49 cod. nav. non troverebbe applicazione, “sicché le opere realizzate dai concessionari sulla superficie demaniale …(resterebbero in tal caso) ai sensi dell’art. 952 c.c., di esclusiva proprietà privata c.d. superficiaria fino al momento dell’effettiva scadenza o revoca anticipata della concessione (e) per essi non (sarebbe) …dovuto un canone ulteriore, essendo tenuto il concessionario a corrispondere un canone commisurato alla occupazione del suolo demaniale con impianti di facile/difficile rimozione, così come previsto dall’art. 1, comma 251, punto 1, lett. b), l. n. 296/2006” (Cons. St., Sez. VI, 13.01.2022 n. 229)”.

Tradotto: se vi sono stati rinnovi dopo la scadenza della concessione e sull’ arenile vengono riscontrati beni “di non facile rimozione”, l’incameramento a favore della Sato si è automaticamente perfezionato per legge senza necessità di provvedimenti amministrativi ulteriori che avrebbero solo una funzione ricognitoria-accertativa. Se invece il rinnovo automatico è avvenuto prima della scadenza della concessione (trattandosi di fatto di una proroga vera e propria) allora l’effetto devolutivo automatico (del bene riscontrato sempre come “di non facile rimozione”) si perfezionerà solo alla scadenza effettiva della concessione o in caso di sua revoca in quanto in costanza di rapporto vigeva il diritto di proprietà superficiaria del concessionario.

Nel caso in esame, ed è questa la considerazione che potrebbe rivoluzionare gli attuali assetti dei rapporti concessori senza rinvii defatigatori o scusanti di vario genere, il TAR ha però sostenuto che vi è un ulteriore caso, oltre al “rinnovo” successivo alla scadenza, che interrompe la continuità nella titolarità della concessione con l’applicazione dell’immediato effetto devolutivo alla P.A.. Esso cita testualmente la massima enunciata in proposito dal Consiglio di Stato : << Altrettanto efficaci sono le conclusioni raggiunte da Cons. St., sez. VII, n. 4537 del 3.6.2022, laddove viene affermato che “Al riguardo è effettivamente stato stabilito, come pretende la ricorrente, che tale meccanismo di accessione gratuita non opera quando il titolo concessorio è stato oggetto di rinnovo automatico prima della data di naturale scadenza della concessione configurando così il rinnovo stesso, al di là del nomen iuris, come una piena proroga dell’originario rapporto senza soluzione di continuità (C.d.S.VI, 10 giugno 2013 n. 3196). Tale principio giurisprudenziale non è però applicabile nel caso di specie, come correttamente replica la difesa erariale, poiché non può assumersi che l’originario rapporto concessorio attivato nell’anno 1977 sia continuato senza soluzione di continuità in capo all’attuale ricorrente. La conclusione è corroborata anzitutto dal fatto che i provvedimenti concessori non prevedevano il rinnovo automatico; inoltre, e soprattutto, deve considerarsi che il primo titolo è stato rilasciato a un soggetto diverso dalla ricorrente ed è stato rinnovato a favore di soggetti diversi che si sono succeduti nell’utilizzo del bene. Al di là delle modalità con cui i diversi concessionari sono stati individuati, è dirimente la circostanza che questi siano diversi poiché ciò esclude che sia mancata soluzione di continuità nell’originario rapporto. In assenza di quest’ultima, inevitabilmente opera il meccanismo di accessione previsto dall’articolo 49 del Codice della navigazione come correttamente pretende la difesa erariale”.

 Il Tar Lazio, non si ferma però a questo importante principio ma addirittura lo rafforza a favore dell’incameramento quando ulteriormente sancisce che neppure l’art. 10 della legge n. 88 del 16 Marzo 2001, a mente del quale “le concessioni di cui al comma 1, [dell’art. 01 del d.l. n.400 del 1993] indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenzapuò impedire l’incameramento,  in quanto tale norma non si applica alle concessioni demaniali in essere alla sua entrata in vigore ma a quelle rilasciate successivamente. In buona sostanza per tutte le concessioni rilasciate e rinnovate ante 2001, ogni qual volta vi sia stato un sub-ingresso ex art. 46 del cod. nav. (cioè un cambio di titolarità personale o sociale) si è già compiuto ipso iure l’effetto devolutivo dei “beni di non facile rimozione” presenti sull’ arenile in quanto “la nuova gestione concessoria” ha spezzato la continuità della precedente facendo scadere la concessione pregressa e quindi, di conseguenza, ha attivato il presupposto di fatto per l’applicazione dell’art. 49 del cod. nav..  È compito, dovere, delle autorità preposte (in primis Capitanerie di Porto e Agenzie regionali del demanio coadiuvate dai comuni costieri di riferimento) accertare la natura dei manufatti presenti sull’ arenile per le verifiche della loro qualificazione.

Sempre per rimanere in ambito riminese, dal momento che il 99% delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreative per licenza sono antecedenti al 2001, la Capitaneria di Porto di Rimini e l’Agenzia del Demanio Emilia Romagna, coadiuvate dall’Ufficio demanio del Comune di Rimini, hanno l’obbligo istituzionale di verificare la qualità e la consistenza dei manufatti presenti sull’ arenile e accertare gli incameramenti già perfezionatisi nel tempo (ce ne saranno a iosa…) in base ai vari sub-ingressi avvenuti negli anni antecedenti al 2001. Anzi il Comune di Rimini potrebbe approfittare dei contenziosi incardinati dai concessionari privati nei suoi confronti, come già scritto su queste pagine https://www.chiamamicitta.it/rimini-riqualificazione-chiosco-bocciata-lo-stato-incameri-la-struttura/, per poi trasmettere tutta la documentazione “in atti” a tali enti affinché procedano con i doverosi accertamenti.

La sentenza

Roberto Biagini