Home___primopiano“Accesso alla spiaggia libero e gratuito”: TAR Napoli dà ragione a Coordinamento Mare Libero del riminese Biagini

Il tribunale ha riaperto il cancello che chiudeva un'arenile di Posillipo: "Il demanio marittimo appartiene alla categoria dei beni pubblici"


“Accesso alla spiaggia libero e gratuito”: TAR Napoli dà ragione a Coordinamento Mare Libero del riminese Biagini


2 Febbraio 2024 / Redazione

“Il libero accesso e la libera e gratuita fruizione delle spiagge hanno valore preminente rispetto agli interessi economici che da esse si possono ricavare”.

Questi sono i principi cardine dell’ ordinanza cautelare n. 242-2024 depositata ieri dalla settima sezione del TAR Napoli che ha visto “con estrema soddisfazione” accogliere le ragioni del Coordinamento Nazionale Mare Libero e dei “Comitati per il Mare Libero, pulito e gratuito di Napoli” ricorrenti con il patrocinio dell’ Avv. Bruno De Maria, nei confronti dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale che aveva disposto, con ordinanza AP n. 6/99 e fino all’esito della emanazione della pianificazione comunale di difesa della costa, la chiusura del cancello pubblico di accesso all’arenile di Posillipo, spiaggia di Palazzo Donn’ Anna.

“Al di là della soddisfazione per aver raggiunto, con provvedimento cautelare che ci auguriamo possa essere confermato definitivamente nel merito con l’obbligo di apertura definitiva, il risultato di imporre il riesame del provvedimento all’ autorità emanante, rivestono fondamentale importanza le motivazione giuridiche poste a base del pronunciamento in quanto il collegio partenopeo, componendo una summa giurisprudenziale dell’argomento trattato, ha sancito la riconducibilità del demanio marittimo alla categoria dei beni pubblici il cui libero godimento afferisce alla tutela della personalità umana e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato sociale, e l’esigenza interpretativa di guardare al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare a una prospettiva personale- collettivistica, alla luce degli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione”, commenta Roberto Biagini, presidente Coordinamento Nazionale Mare Libero.

IL TESTO DELL’ORDINANZA

N. 00045/2024 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 45 del 2024, proposto da

Coordinamento Nazionale Mare Libero, in persona del legale rappresentante pro tempore, Giuliano Esposito, rappresentati e difesi dall’avvocato Bruno De Maria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, piazza della Repubblica n. 2;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Napoli, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11; Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, piazza Municipio – Palazzo San Giacomo;

nei confronti

Bagno Elena s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Rinaldi e Simona Scatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’avvocato Simona Scatola in Napoli, via G.G. Orsini n. 30

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

  1. del provvedimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale prot. n. U.0028791 del 30 ottobre 2023;

nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o connessi tra cui, ove di ragione e per quanto occorra:

  1. la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli – Sezione Polizia Marittima Ambiente e Difesa Costiera prot. n. 13.01.17 del 13 novembre 2023;

  2. la delibera della Giunta del Comune di Napoli n. 328 del 29 settembre 2023, recante “Atto di indirizzo per la Pianificazione Comunale di Difesa della Costa e linee operative, tecnico-amministrative, per l’accessibilità alla costa fino al 31 ottobre 2023 – misure per la fruizione dei litorali nel territorio cittadino”;

  3. la presupposta delibera della Giunta del Comune di Napoli n. 49 del 2 marzo 2023, di pari oggetto;

nonché per l’ottemperanza alla sentenza resa dal T.A.R. Campania – Napoli, sezione settima, n. 4282 del 14 luglio 2023;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Capitaneria di Porto di Napoli, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della

Bagno Elena s.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’articolo 55 del codice del processo amministrativo; Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

  • con l’impugnato provvedimento prot. n. U.0028791 del 30 ottobre 2023, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, stante il rappresentato timore per la pubblica incolumità riguardo l’assenza della pianificazione comunale di difesa della costa e di sistemi di allerta e protezione civile”, ha invitato la società Bagno Elena, “onerata della chiusura ed apertura del cancello pubblico di accesso all’arenile di Posillipo disciplinato con ordinanza AP n. 6/99 [dalle ore 20:00 alle ore 8:00 nel periodo da giugno a settembre; dalle ore 17:00 alle ore 9:00 nel periodo da ottobre a maggio], ad astenersi, a decorrere dal 31 ottobre p.v., dall’apertura del predetto cancello fino all’esito della emanazione della pianificazione”;

  • il provvedimento impugnato segue l’annullamento, per sviamento di potere e difetto d’istruttoria e di motivazione, con sentenza n. 4282 del 14 luglio 2023 di questa Sezione, dell’ordinanza presidenziale n. 83 del 10 novembre 2022, con la quale la stessa Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale aveva disposto l’apertura del cancello esclusivamente “nel periodo luglio-agosto- settembre dalle ore 08:00 alle ore 19:00”, facendo richiamo all’esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità, limitando l’accesso alla spiaggia libera

alla stregua delle misure adottate dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale e dal Comune di Napoli per gli stabilimenti balneari”;

Richiamati i principi e le norme vigenti nella materia in discussione, in particolare evidenziando che:

  • il Legislatore ha più volte affermato la necessità di garantire il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, anche in caso di arenile dato in concessione (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma e 254; legge n. 217 del 2011, articolo 11, comma 2; legge n. 118 del 2022, articolo 4,

comma 2);

  • la giurisprudenza ha sancito la riconducibilità del demanio marittimo alla categoria dei beni pubblici il cui libero godimento afferisce alla tutela della personalità umana e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato sociale, e l’esigenza interpretativa di guardare al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare a una prospettiva personale- collettivistica, alla luce degli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione (ex multis, Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanza n. 2543 del 2015; Sezioni Unite civili, sentenza n. 3665 del 2011; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, sentenza n. 990 del 2022);

Ritenuto, in particolare, che con riferimento all’esigenza di consentire alla comunità di usufruire del mare assume ancora maggiore rilievo normativo l’assunto che debba essere la pubblica amministrazione a farsi carico, con gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione, di individuare le modalità con cui la fruizione del mare possa essere accessibile a tutti, garantendo contemporaneamente la tutela del paesaggio e dell’ambiente (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza n. 990 del 2022, cit.);

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che il ricorso sia assistito da sufficienti elementi di possibile fondatezza, con particolare riguardo alla circostanza che l’Amministrazione non può giustificare l’adozione di un provvedimento che preclude totalmente (e senza termine dato) ai cittadini il godimento di un bene connesso a un interesse di rilevanza costituzionale, sulla base della mancata

predisposizione degli strumenti e assunzione delle determinazioni previste dalla legge all’atto del conferimento dei poteri amministrativi di cura degli interessi pubblici;

Rilevato, inoltre, che la determinazione assunta appare contraria ai principi di ragionevolezza e di parità di trattamento rispetto al regime di accesso alle porzioni di litorale date in concessione (laddove, nella precedente ordinanza n. 83 del 2022, l’Autorità commisurava l’accesso alla spiaggia libera “alla stregua delle misure adottate dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale e dal Comune di Napoli per gli stabilimenti balneari”);

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame dell’impugnato provvedimento, alla luce della normativa – e dei relativi arresti giurisprudenziali sopra richiamati – alle cui prescrizioni le Amministrazioni sono tenute a dare tempestiva attuazione, ciascuna per quanto di propria competenza, fissando a tal fine il termine di 20 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;

Ritenuto, tuttavia, nelle more del riesame da parte dell’Autorità portuale, di non sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato, in considerazione comunque della rilevanza dell’interesse a preservare la pubblica incolumità;

Ritenuto, infine, di fissare, per la trattazione del merito del ricorso, l’udienza pubblica del 5 giugno 2024, rinviando a tale sede anche la pronuncia sulle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima):

  1. accoglie l’istanza cautelare ai soli fini del riesame, nei sensi di cui in motivazione;

  2. fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 giugno 2024.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore Anna Abbate, Primo Referendario

L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE

Valeria Ianniello  Michelangelo Maria Liguori